Valutazione qualitativa legittima per contributi FNSV musica (TAR Lazio n. 7466 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di ammissione ai contributi del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV) è legittima quando la griglia di valutazione predetermina, per ciascun settore, obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni con punteggi massimi, consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione anche attraverso il mero voto numerico. Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi tecnico-discrezionali della Commissione non può sostituirsi alla valutazione di merito, potendo rilevare solo macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza. La fase di riesame prevista dall’art. 5, comma 2, del d.m. n. 463/2024 non impone la riapertura dell’istruttoria né la riformulazione dei punteggi, potendo concludersi con atto meramente confermativo. La mancata astensione di un commissario non inficia la procedura ove non sia dimostrata la sua partecipazione alla valutazione del progetto in conflitto, né la sua assenza incide sull’organo collegiale.

Il Fatto

Un’associazione del terzo settore ha impugnato il decreto direttoriale che l’ha esclusa dai contributi FNSV per il triennio 2025-2027 nel settore “Attività liriche ordinarie – Prime istanze triennali”, per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa di 10 punti, essendole stati assegnati 8,5 punti. La ricorrente ha contestato sia la genericità dei criteri di valutazione sia i punteggi attribuiti ai singoli parametri e la mancata astensione di un commissario in conflitto di interessi con un organismo controinteressato, prospettando disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti ammessi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha scrutinato il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati sotto tutti i profili dedotti. Quanto alla genericità della griglia valutativa, il Collegio ha richiamato i precedenti del Consiglio di Stato secondo cui la Tabella 16 dell’Allegato B al d.m. n. 463/2024 è sufficientemente dettagliata, articolando la qualità artistica in obiettivi strategici, operativi e fenomeni con punteggi massimi predeterminati, idonei a ricostruire l’iter logico-valutativo della Commissione. Per quanto attiene al tempo impiegato per la valutazione, la Corte ha escluso un vizio di istruttoria, rilevando l’assenza di norme che impongano un tempo minimo e la dichiarazione dei commissari di aver esaminato individualmente i progetti prima della riunione collegiale. Il rigetto delle istanze di riesame della ricorrente, invece, è stato ritenuto legittimo: la procedura di riesame è una fase eventuale, che non obbliga la Commissione a rinnovare la valutazione, ben potendo concludersi con un atto confermativo dei punteggi già assegnati. Quanto ai singoli parametri, la Corte ha ribadito che le valutazioni della Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito, potendo il giudice intervenire solo in presenza di macroscopici errori o manifesta illogicità. Nel caso di specie, ha ritenuto infondate le censure relative alla qualità della direzione artistica, alla qualità del personale artistico e all’innovatività del progetto, evidenziando che i curricula e le schede degli organismi controinteressati erano stati correttamente valutati dalla Commissione. Infine, in ordine alla lamentata mancata astensione di un commissario, la Corte ha osservato che dal verbale risulta che questi aveva abbandonato la seduta prima dell’esame del settore in controversia, non dimostrando la ricorrente la sua partecipazione alla valutazione in conflitto di interessi. Il Vizio di conflitto di interessi non è quindi configurabile e la conformazione della Commissione come collegio perfetto è stata esclusa dai precedenti richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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