Cessione di ramo d’azienda e decadenza IVA: legittima la rettifica (Cass. civ. Sez. V n. 9536 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale decorso il termine di cui all’art. 76 d.P.R. n. 131/1986 è preclusa all’Amministrazione finanziaria una diversa qualificazione dell’atto registrato, opera solo quando sia pacifica l’applicabilità dell’imposta di registro e sia in discussione la sua misura. Esso non opera quando l’Ufficio contesti al contribuente di avere assolto un tributo di tipo diverso da quello dovuto: in tal caso la rettifica ai fini IVA è legittima e va effettuata entro il termine di decadenza proprio di tale imposta, fissato dall’art. 57 d.P.R. n. 633/1972. Ai fini della qualificazione della cessione d’azienda, ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., non è necessario che siano trasferiti tutti gli elementi che normalmente la compongono: è sufficiente che nel complesso dei beni ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, anche con successive integrazioni a opera del cessionario.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato un atto di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate le contestava l’indebita detrazione IVA per il 2008, relativa ad acquisti di beni ceduti da altra società, partecipata al 50% dal medesimo socio. Secondo l’Ufficio, tali acquisti costituivano in realtà cessione di ramo d’azienda, operazione esente ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 633/1972.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena ha rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha invece accolto l’appello, ritenendo che la cessione avesse riguardato beni disaggregati e non un complesso organizzato per l’esercizio dell’impresa; ha aggiunto che l’Agenzia, avendo qualificato l’operazione come cessione d’azienda, avrebbe dovuto agire ai fini dell’imposta di registro entro il termine decadenziale di cui all’art. 76 d.P.R. n. 131/1986. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con il quale si censura la tesi della CTR secondo cui la decadenza dal potere accertativo in materia di imposta di registro precluderebbe l’accertamento ai fini IVA nel più lungo termine dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972. Il motivo è fondato.
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 18524 del 2010; Cass. n. 18764 del 2014), la Corte ribadisce che il contribuente è tenuto a pagare l’imposta prevista dalla legge, non quella scelta secondo valutazioni soggettive. Il principio del consolidamento del criterio impositivo trova quindi applicazione solo quando sia pacifica l’applicabilità dell’imposta di registro e la discussione riguardi la sua misura. Esso non opera, invece, quando l’Amministrazione contesti l’assolvimento di un’imposta di tipo diverso da quella dovuta.
Pertanto, nel caso di vendite contestuali di più beni costituenti un ramo d’azienda, artificiosamente considerati come cespiti separati, l’Ufficio può legittimamente contestare l’indebita detrazione dell’IVA e la rettifica va effettuata entro il termine proprio di questa imposta, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 (Cass. n. 13963 del 2016; Cass. n. 1405 del 2013; Cass. n. 6067 del 2022).
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2555 cod. civ., è parimenti fondato. La Corte ricorda che ricorre cessione d’azienda ogni volta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato allo scopo, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia a oggetto un’entità economica ancora esistente, la cui gestione sia proseguita o ripresa dal nuovo titolare. Non è necessario che siano ceduti tutti gli elementi dell’azienda, compresi quelli immateriali, purché permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa (Cass. n. 23496 del 2004; Cass. n. 7308 del 2023). Irrilevante è che l’idoneità produttiva dei beni non sussista ancora, bastando che sia conseguenza potenziale prevista dalle parti.
La sentenza impugnata si pone in contrasto con tali principi, avendo preteso la totale autonomia del ramo ceduto e il trasferimento di tutte le attività e passività. La CTR avrebbe dovuto accertare se il compendio presentasse i caratteri minimi del complesso aziendale. Sul piano tributario, l’opera di qualificazione può investire il fenomeno economico e, in caso di pluralità di operazioni, verificare se esse abbiano una medesima sostanza economica, secondo la giurisprudenza unionale sulla prestazione unica (Corte giust. 8 dicembre 2016, C-208/15; Corte giust. 19 novembre 2009, C-461/08).
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è assorbito. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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