Daspo annullato per difetto di prova sull’identificazione del tifoso (TAR Toscana n. 419 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore applica il DASPO ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 presuppone la prova certa della partecipazione del destinatario ai fatti di violenza. Quando l’identificazione del soggetto si fonda su una documentazione fotografica che non consente di ritenere, con sufficiente grado di certezza, che la persona ripresa all’arrivo allo stadio sia la stessa ritratta nel corso degli scontri, il provvedimento è viziato nel suo presupposto ed è annullato. I dubbi sulla riconoscibilità del soggetto, già emersi in sede cautelare e non superati dagli incombenti istruttori, integrano il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Firenze che gli ha applicato il DASPO per la durata di un anno, vietandogli di accedere ai luoghi ove si svolgono gli incontri di calcio. Il provvedimento si riferisce a fatti avvenuti nell’area di servizio Bisenzio Ovest dell’Autostrada A1, ove si è svolta una violenta rissa tra tifoserie opposte.
Secondo l’amministrazione, il ricorrente sarebbe sceso dal pullman e avrebbe fronteggiato i tifosi avversari impugnando un’asta rigida di colore verde. Il ricorrente non nega di essere stato presente sulla scena, ma sostiene di essere rimasto inerte vicino al bus, senza partecipare agli scontri. Propone quindi ricorso deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, carenza di pericolosità e genericità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nella identificazione del ricorrente quale effettivo partecipante alla rissa. La relativa contestazione, già in sede cautelare, era apparsa non destituita di fondamento, tanto che la Sezione aveva accolto la domanda incidentale di sospensione con l’ordinanza n. 537 del 2025, rilevando dubbi sulla corretta identificazione.
Con l’ordinanza istruttoria n. 425 del 2025, il Tribunale aveva disposto incombenti a carico dell’amministrazione, chiedendo una dettagliata relazione che chiarisse i criteri di identificazione del ricorrente.
La documentazione versata in atti, anche in esito alla richiesta istruttoria, non ha però risolto il tema in termini di certezza né di rilevante probabilità. La Questura ha offerto l’identificazione del ricorrente come ripreso all’arrivo allo stadio di Empoli e ha ritenuto che tale persona corrisponda a quella ritratta nei fotogrammi relativi agli scontri.
Il Collegio ribadisce forti dubbi su questa conclusione. Appare diversa la corporatura dell’uomo nelle due serie di fotografie e non vi è corrispondenza palese nell’abbigliamento: il ricorrente ha sicuramente una felpa, mentre la persona ritratta negli altri fotogrammi appare avere un giubbotto, con un copricapo che non compare nell’abbigliamento del ricorrente. In alcuni fotogrammi la persona appare difficilmente identificabile.
Alla luce di queste considerazioni, non può dirsi raggiunta una prova sufficiente circa la partecipazione del ricorrente alla rissa. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con annullamento dell’atto gravato e assorbimento dei restanti motivi. Le spese sono compensate per la complessità fattuale della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.