Decadenza dall’autorizzazione per stazione radio base e interruzione dei termini (TAR Campania n. 654 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di dodici mesi per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica, previsto dall’art. 44, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, è fissato dalla legge a pena di decadenza e non è nella disponibilità dell’amministrazione, che non può sospenderlo né interromperlo. Tuttavia, l’atto con cui il Comune disponga l’interruzione dei termini in occasione dell’avvio del procedimento di autotutela, pur illegittimo, è provvedimento efficace fino alla sua caducazione o fino alla conclusione del procedimento nel quale si innesta. Ne consegue che non può essere dichiarata la decadenza del privato dall’autorizzazione per mancata esecuzione dei lavori quando la stessa amministrazione abbia, con proprio atto, reso di fatto non eseguibile l’attività autorizzata.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per l’installazione di una stazione radio base. Decorso il termine di legge senza diniego espresso, si era formato per silenzio assenso il titolo abilitativo. Il Comune aveva poi adottato atti impeditivi dell’installazione, annullati dal giudice amministrativo, e aveva avviato un procedimento di annullamento in autotutela del titolo, disponendo contestualmente l’interruzione dei termini.
A distanza di undici mesi, il procedimento non era stato concluso; il TAR, con sentenza, aveva dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere con atto espresso. Il Comune ha quindi adottato il provvedimento del 22 luglio 2025, con cui ha archiviato il procedimento di autotutela e ha dichiarato la decadenza della società dal titolo autorizzativo per mancata realizzazione dell’impianto nel termine annuale. Contro tale atto è diretto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune, secondo cui la ricorrente non avrebbe censurato la parte del provvedimento relativa alla mancata presentazione dell’istanza di proroga. L’eccezione è respinta: la tesi difensiva della ricorrente è incompatibile con la presentazione di una proroga, poiché essa sostiene che il termine non fosse mai scaduto.
Nel merito, il Tribunale distingue nettamente l’annullamento d’ufficio dalla decadenza. Il primo presuppone l’illegittimità dell’autorizzazione, ha effetto retroattivo e incontra i limiti di termine, interesse pubblico e affidamento. La seconda non postula alcuna illegittimità del titolo, ma accerta una condotta del titolare incompatibile con l’esercizio dell’attività. Non è dunque condivisibile la tesi della natura sostanzialmente ablatoria del provvedimento di decadenza.
Il Collegio ritiene invece fondato il secondo motivo, con cui si contesta la decorrenza del termine annuale dalla formazione del silenzio assenso. In linea di principio, il termine di decadenza non può essere né interrotto né sospeso, perché è stabilito dalla legge per escludere la possibilità di costruire l’impianto oltre la scadenza prefissata.
Tuttavia, perché il termine possa decorrere, deve sussistere la possibilità concreta di iniziare e completare i lavori. Il Comune, con la comunicazione del 19 luglio 2024, non si è limitato ad avviare l’autotutela, ma ha disposto l’interruzione dei termini, avvertendo della possibile sospensione dell’attività. L’eccezione comunale, secondo cui l’interruzione di un termine legale non è nella disponibilità dell’amministrazione, si scontra con il principio per cui un provvedimento amministrativo, per quanto illegittimo, è efficace fino ad annullamento o sospensione, in virtù del potere pubblicistico.
L’interruzione disposta dal Comune non è rimasta improduttiva di effetti e ha spiegato piena efficacia fino alla conclusione del procedimento con il provvedimento espresso di archiviazione. Ne consegue che alla parte privata non può imputarsi la mancata conclusione dei lavori, perché altrimenti l’amministrazione agirebbe contro i propri stessi atti. Il ricorso è accolto e la declaratoria di decadenza è annullata; le spese processuali sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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