Illegittimo il rinnovo della concessione demaniale per irregolarità contributiva (TAR Abruzzo n. 386 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio generale dell’ordinamento, applicabile anche alle concessioni demaniali marittime, quello richiedente la piena affidabilità dell’aspirante concessionario nei rapporti con l’Amministrazione, nonché il rispetto della parità di trattamento tra i candidati. Tali requisiti vengono meno in presenza di un’irregolarità contributiva verso gli enti previdenziali di importo rilevante e acclarata al momento della domanda di rinnovo e della sua valutazione. La compensazione tra debito contributivo e crediti vantati dal privato verso pubbliche amministrazioni è ammissibile solo se detti crediti siano certi, liquidi ed esigibili, e la certificazione di regolarità contributiva può essere rilasciata solo in presenza di compensazione legale validamente operata ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 52/2012. La mancata comunicazione del preavviso di diniego, ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, non determina l’annullamento del provvedimento impugnato qualora questo abbia contenuto vincolato, non potendo la sua adozione condurre a un esito diverso.
Il Fatto
La società concessionaria di un’area demaniale marittima, alla scadenza della concessione, chiedeva il rinnovo. L’Amministrazione negava il rinnovo con atto del 2018, rilevando una irregolarità contributiva verso l’INPS di circa €176.000,00. Il provvedimento veniva impugnato dal legale rappresentante della società, sia in proprio sia in qualità di socio.
A distanza di anni, l’Amministrazione ingiungeva lo sgombero dell’area, ormai necessaria per lavori di pubblica utilità; l’atto veniva impugnato con motivi aggiunti per illegittimità derivata. Dopo una prima sentenza di improcedibilità, annullata in appello con rinvio al giudice di primo grado, la causa veniva riassunta e discussa nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero e della Regione, carenti di legittimazione passiva in quanto gli atti impugnati provenivano dall’Autorità di Sistema Portuale.
Nel merito, ha ritenuto il diniego di rinnovo legittimo. Pur non applicandosi integralmente il d.lgs. n. 50/2016 alle concessioni demaniali, da esso si ricavano principi generali quali l’esigenza di affidabilità del privato e la parità di trattamento tra i candidati. Tali principi sono compiutamente richiamati dalla giurisprudenza citata (cfr. TAR Puglia-Lecce n. 1119 del 2025). L’irregolarità contributiva di importo rilevante, sussistente nel periodo di valutazione, rendeva la società priva dei requisiti base, rendendo la misura non sproporzionata.
Quanto alla prospettata compensazione tra debito contributivo e crediti verso altre amministrazioni, il Collegio ha chiarito che essa presuppone crediti certi, liquidi ed esigibili. Nel caso concreto, all’epoca della domanda e del diniego, i contenziosi erano ancora pendenti, rendendo i crediti non utilizzabili. Il riferimento normativo è l’art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 52/2012, che condiziona l’emissione del DURC proprio alla sussistenza di una compensazione valida, circostanza non ricorrente.
Infine, in merito alla mancata comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, ha osservato che l’atto aveva contenuto vincolato. L’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge esclude l’annullabilità del provvedimento in tali casi; l’ultimo periodo della norma, come introdotto dalla legge n. 120/2020, non si applica perché si riferisce alla sola attività discrezionale dell’Amministrazione, non ravvisabile nella specie.
I motivi aggiunti contro l’ingiunzione di sgombero sono stati respinti, non sussistendo il vizio di illegittimità derivata; l’ingiunzione trovava inoltre autonoma ragione nella necessità di realizzare la vasca di prima pioggia per il disinquinamento del fiume, esigenza non contestata dai ricorrenti.
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Nota della Redazione
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