La conferenza di servizi non può ignorare il parere ostativo dell’Autorità di (Cons. Stato n. 10047 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere dell’Autorità di Bacino distrettuale che escluda la coerenza del progetto con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni costituisce elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. L’amministrazione procedente, nel concludere la conferenza di servizi, deve valutare adeguatamente tale profilo e il provvedimento finale deve esporre le ragioni che, nonostante il dissenso qualificato, consentano comunque la realizzazione dell’impianto. Il rilievo dei pareri favorevoli espressi in sede tecnica non sana il difetto di motivazione sulle obiezioni dell’autorità preposta alla tutela del rischio idraulico. La nuova progettazione corredata da una VIA ormai caducata è non autorizzabile per carenza dei presupposti di legge.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto alla Città metropolitana di Bari il rilascio dell’AIA per un bacino di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi da localizzare in agro di Bitonto. La conferenza di servizi si era conclusa in senso favorevole sulla base delle posizioni prevalenti: pareri positivi da ARPA, ASL, Autorità di Bacino e Comitato VIA, con il solo dissenso del Comune di Bitonto.

Il Comune ha impugnato la determinazione davanti al TAR Puglia, che con sentenza n. 1430 del 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti, annullando l’autorizzazione. La società ha proposto appello, contestando la legittimazione del Comune, la genericità dei motivi aggiunti, la lettura del parere dell’Autorità di Bacino e la caducazione della VIA del 2011.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo: il Comune limitrofo è ente esponenziale della collettività stanziata e portatore di interessi diffusi radicati sul territorio. Non serve prova puntuale della pericolosità concreta, bastando la prospettazione delle ripercussioni sul territorio (cfr. Cons. Stato Sez. IV n. 1071 del 2025). Irrilevante è il provvedimento della Presidenza del Consiglio, che non incide sulle condizioni dell’azione. La dichiarazione di non attivare l’AIA fino all’esito del PAUR non fa venir meno l’interesse, perché la sorte del titolo resta incerta.

Quanto ai secondi motivi aggiunti, la Corte ritiene che essi espongano, sia pur sinteticamente, le censure: eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e violazione del parere vincolante. Il richiamo al d.lgs. n. 49/2010 e all’art. 29-quater, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 opera solo come argomento ad adiuvandum, senza mutare l’esito.

Il nucleo della decisione è il parere dell’Autorità di Bacino del 20 aprile 2022. La Corte ne riporta il contenuto: la misura del PGRA 2015 individua la cava come area di laminazione delle piene della Lama Balice, e l’uso a bacino di smaltimento non risulta, allo stato, coerente con il Piano di Gestione. L’argomento dell’appellante, secondo cui si tratterebbe di soluzione solo “possibile”, non convince: il parere ha individuato la soluzione più consona e ha escluso la compatibilità del progetto. La mancata attuazione della misura in sei anni non la neutralizza, ma conferma che il territorio è attenzionato per il rischio alluvionale.

La Corte esclude poi che sia maturato un giudicato sulla destinazione urbanistica della zona. La VIA del 2011 era stata prorogata al solo fine di preservare la posizione della società fino alla sentenza di appello sul diniego; con la sentenza n. 5065 del 2018 si è inverata la condizione risolutiva, con definitiva perdita di efficacia. Il nuovo progetto presentato nel 2020 necessitava quindi di una nuova valutazione di impatto ambientale: la carenza dei presupposti ex lege rende l’intervento non autorizzabile. La lesione si è consumata al rilascio dell’AIA, non al momento dei pareri del Comitato VIA.

Infine, i numerosi pareri tecnici favorevoli non colmano il vuoto motivazionale sugli elementi ostativi: la conferenza e il provvedimento conclusivo non hanno spiegato le ragioni che consentissero comunque la realizzazione del progetto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *