Spese di lite sotto i minimi tabellari e liquidazione equitativa in appello (Cons. Stato n. 6387 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, vanno applicati dal giudice, che può motivatamente discostarsene. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti. Unico limite normativo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata di spese in misura manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.
Il Fatto
Il TAR Sardegna accoglieva il ricorso di una docente, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’attribuzione della Carta elettronica con accredito di euro 2000,00. Il giudice di primo grado liquidava però le spese di lite in misura ridotta, invocando il carattere seriale della controversia.
La parte appellante, a mezzo del difensore antistatario, impugnava la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, ritenuta simbolica e inferiore ai minimi tariffari. Chiedeva la riforma della statuizione e la condanna del Ministero al pagamento dell’importo di euro 1.189,00, oltre oneri di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili (n. 169 del 13 gennaio 2025), secondo cui il TAR gode di ampia discrezionalità in materia di spese, potendo riconoscere giusti motivi per la compensazione o per escluderla, in base alle circostanze concrete (Ad. Plen. n. 8 del 2007).
Quando però il TAR condanna al pagamento, deve applicare il D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il giudice regola le spese avendo riguardo ai parametri generali — caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti, contrasti giurisprudenziali — tenendo conto dei valori medi tabellari, aumentabili o diminuibili fino al 50 per cento.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: dopo l’abrogazione delle tariffe, la legge n. 247 del 2012 prevede la pattuizione scritta del compenso e, in difetto, la liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali. Non sussiste più il vincolo di inderogabilità dei minimi. Il giudice può discostarsi motivatamente, ma in caso di scostamento apprezzabile e rilevante deve indicare i criteri seguiti. Unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ.
Il Collegio afferma che i decreti ministeriali richiamati dall’appellante vanno interpretati in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2, 3 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge. Da qui la conclusione che la liquidazione immotivata in misura difforme dai parametri non integra di per sé violazione di legge.
Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare la soccombenza e il carattere seriale del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni. Tale difetto di motivazione rende la liquidazione suscettibile di intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; art. 47 CDFUE), a maggior ragione quando l’Amministrazione insiste nel negare ragioni già riconosciute in giudizio. La serialità, osserva la Corte, avrebbe semmai dovuto aggravare la responsabilità dell’Amministrazione, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990.
L’appello è quindi accolto in parte: in riforma della sentenza, l’Amministrazione è condannata alle spese del primo grado, liquidate equitativamente in euro 800,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del secondo grado sono compensate, tenuto conto del parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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