Esclusione dalle progressioni verticali e onere probatorio del dipendente (TAR Sicilia n. 2168 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure selettive per progressioni verticali straordinarie, l’amministrazione non è tenuta a specificare analiticamente le ragioni dell’esclusione quando il dipendente risulti privo di tutti i requisiti di ammissione previsti dal regolamento e dall’avviso, non potendo configurarsi alcun difetto di motivazione o di istruttoria. Grava sul ricorrente, in ossequio all’art. 64 c.p.a. e al canone della vicinanza della prova, l’onere di allegare e dimostrare il possesso dei requisiti contestati dall’amministrazione. La generica affermazione del possesso dei requisiti, non seguita da alcuna dimostrazione, non è idonea a smentire le deduzioni dell’amministrazione e a fondare l’annullamento dell’esclusione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato presso l’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa con qualifica di istruttore tecnico, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per progressioni verticali straordinarie indetta dall’ente per l’anno 2025, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’amministrazione ha dichiarato inammissibile l’istanza con provvedimento che si limita a richiamare l’art. 2, lettera b), del regolamento per le progressioni tra le aree, senza indicare le concrete ragioni della decisione.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, la violazione della disposizione regolamentare e dei principi di imparzialità e buon andamento. L’amministrazione si è costituita eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l’inammissibilità per omessa impugnazione degli atti successivi e, nel merito, l’assenza di tutti i requisiti di ammissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, assorbita ogni altra questione, ha ritenuto infondato il ricorso. La procedura contestata riguardava il passaggio dall’area istruttori all’area delle elevate qualificazioni per due posti, rispettivamente con qualifica di istruttore direttivo contabile e di istruttore direttivo amministrativo.
Il regolamento richiedeva il possesso di requisiti specifici: l’assunzione a tempo indeterminato e il servizio presso l’ente alla scadenza del termine; l’inquadramento nell’area immediatamente inferiore dell’ambito professionale indicato nell’avviso per almeno cinque anni; la valutazione positiva della performance nel triennio precedente; l’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio anteriore; il possesso dei titoli di studio richiesti per la qualifica da rivestire.
Secondo quanto allegato dall’amministrazione, il ricorrente — pur dipendente a tempo indeterminato e in servizio alla scadenza del termine — risultava privo di tutti gli ulteriori requisiti. In particolare, era laureato in ingegneria e non possedeva i titoli di studio pertinenti richiesti per le qualifiche da ricoprire; non aveva maturato il periodo minimo di cinque anni nell’area immediatamente inferiore dell’ambito professionale indicato nell’avviso, avendo svolto funzioni di istruttore tecnico e non quelle riconducibili alle unità organizzative interessate; non aveva ricevuto una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti ed era stato destinatario di una sanzione disciplinare del rimprovero scritto nel biennio anteriore alla scadenza del termine.
Su tali basi, il Collegio ha escluso che sussistesse un obbligo di specificazione delle ragioni dell’esclusione, poiché l’assenza di tutti i requisiti rendeva il richiamo alla disposizione regolamentare sufficiente a fondare la dichiarazione di inammissibilità. La motivazione non poteva ritenersi generica, poiché il ricorrente risultava privo dei requisiti contemplati dalle singole previsioni della norma.
Il Collegio ha inoltre affermato che, in applicazione dell’art. 64 c.p.a. e del canone della vicinanza della prova, gravava sul ricorrente l’onere di allegare puntualmente e di dimostrare il possesso dei requisiti dei quali assumeva di essere titolare. Tale prova non è stata fornita, essendosi il ricorrente limitato a una generica affermazione del possesso dei requisiti, senza smentire quanto dedotto dall’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente condannato a rifondere le spese processuali.
Nota della Redazione
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