La conferenza di servizi decisoria è titolo edilizio autonomo e la SCIA (TAR Lazio n. 280 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria, adottata ai sensi degli art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, costituisce ad ogni effetto titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento, come dispone l’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, e sostituisce ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate ex art. 14-quater, comma 1, l. n. 241/1990. La successiva SCIA con cui il privato rappresenti opere già assentite in variante è atto sovrabbondante e irrilevante ai fini della valutazione di regolarità edilizia. Ne consegue l’illegittimità, per violazione di legge e difetto di presupposto, dell’ordinanza di demolizione e dell’annullamento in autotutela della SCIA per la parte riferita all’intervento conforme alla variante approvata. Il carattere formale dell’ufficio che ha adottato la determinazione conclusiva non ne inficia la qualificazione, rilevando il contenuto sostanziale e il tipo di potere esercitato. Va inoltre dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure relative alle opere già demolite dal ricorrente, in difetto di domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Terracina gli ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in pretesa difformità dal permesso di costruire, nonché l’annullamento in autotutela della SCIA successivamente presentata. Gli abusi contestati riguardavano un’eccedenza di superficie nel piano seminterrato, una scala esterna in cemento armato e un muretto di recinzione.
Il ricorrente ha sostenuto di aver realizzato gli interventi sulla base di un permesso in variante, la cui positiva conclusione della conferenza di servizi era stata comunicata con determinazione comunale, e che la SCIA aveva soltanto rappresentato, inavvertitamente, lavori già assentiti. Il Comune ha replicato che il permesso originario riguardava il solo piano interrato, che l’ampliamento era stato eseguito prima della variante e che la determinazione conclusiva non aveva valore provvedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio per controdedurre sulla verificazione, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.: il differimento della trattazione è riservato a casi eccezionali, dei quali il ricorrente non ha fornito prova, essendo comunque intervenuta la replica e la discussione in udienza.
In via preliminare, il Tribunale ha rilevato che due dei tre interventi contestati — scala esterna e muretto — erano stati spontaneamente demoliti. Rispetto a essi l’impugnazione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il provvedimento esaurito i suoi effetti e non essendo stata avanzata domanda di accertamento a fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., richiamando Cons. St., VI, n. 6824/2021 e TAR Latina, II, n. 698/2024.
Quanto al piano seminterrato, parzialmente non demolito, permaneva l’interesse. La verificazione, non smentita dal Comune, ha accertato la conformità sostanziale dell’opera alla variante oggetto della conferenza di servizi, mentre l’eccedenza rispetto al permesso originario non integrava di per sé abuso, avendo l’ordinanza contestato l’ampliamento e non la realizzazione del piano.
Il Collegio ha quindi escluso che la foto satellitare dimostrasse l’esecuzione anteriore alla variante, risultando essa riferita alle sole fondazioni, conformi all’autorizzazione sismica. Ha poi qualificato la determinazione conclusiva della conferenza come idoneo titolo edilizio, richiamando l’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 14-quater, comma 1, l. n. 241/1990, e respingendo le obiezioni comunali di natura meramente formale, con richiamo a Cons. St., V, n. 7320/2021.
Da qui l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli ulteriori per il principio della ragione più liquida e annullamento degli atti impugnati nei soli limiti dell’eccedenza di superficie nel piano seminterrato, con condanna del Comune alle spese e a quelle della verificazione.
Nota della Redazione
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