La contumacia del soccombente non giustifica la compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 12586 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia della parte soccombente non equivale a riconoscimento dell’altrui diritto e non può, da sola, integrare quelle «gravi ed eccezionali ragioni» che, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, devono essere esplicitamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite. La contumacia, anzi, deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese, sicché la sua valorizzazione in senso opposto integra il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. È, pertanto, cassata con rinvio la statuizione che abbia compensato le spese dell’intero giudizio sul rilievo della mancata costituzione del Ministero convenuto.
Il Fatto
Un’avvocatessa, dopo aver prestato attività difensiva in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio definito con accordo transattivo, vedeva dichiarata inammissibile la propria istanza di liquidazione del compenso. A seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte, il giudice di merito riconosceva la fondatezza della domanda e liquidava il compenso, ma compensava le spese dell’intero giudizio, richiamando il comportamento del Ministero della Giustizia che, non costituendosi in entrambi i gradi, non si era di fatto opposto alla domanda. Avverso tale statuizione sulle spese proponeva ricorso per cassazione la professionista, con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi vertenti sulla illegittimità della compensazione delle spese disposta dal giudice del rinvio. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 91, 92 e 384 c.p.c., lamentando che la compensazione non sia sorretta da alcuna delle ragioni previste in deroga al principio di soccombenza; il secondo motivo prospetta un’analoga censura sotto il profilo dell’art. 111 Cost., assumendo l’insufficienza della motivazione addotta.
Richiamato il consolidato orientamento di legittimità, la Corte rammenta che, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., la compensazione delle spese richiede la sussistenza di «gravi ed eccezionali ragioni», da indicare esplicitamente in motivazione; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, pena la configurabilità del vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (citando Cass. 21/5/2024, n. 14036 e Cass. 9/4/2019, n. 9977).
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte osserva che la ragione indicata dal giudice di merito — la contumacia del Ministero — non è idonea a fondare la compensazione integrale delle spese. La contumacia della parte soccombente, infatti, non equivale a riconoscimento dell’altrui diritto e deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese, come già affermato da Cass. 19/10/2015, n. 21083 e, più di recente, da Cass. 9/1/2025, n. 563. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio al giudice a quo, in persona di diverso magistrato, per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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