Confidi minori: nessuna nullità della fideiussione per crediti fiscali (Cass. civ. Sez. I n. 7807 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fideiussione prestata da un c.d. confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B., nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità non è prevista in modo testuale, né è ricavabile indirettamente dalla previsione secondo cui i confidi minori svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali. Il rilascio di fideiussioni, infatti, non costituisce attività riservata a soggetti autorizzati, poiché la fideiussione non è un contratto indefettibilmente bancario. Non si desume, pertanto, un divieto assoluto di svolgere attività diverse, né la perdita della capacità di agire della cooperativa.

Il Fatto

L’agente della riscossione chiese di essere ammesso al passivo del fallimento di una società cooperativa di garanzia collettiva fidi, per un credito di rilevante importo, parte in privilegio e parte in chirografo. Il titolo era costituito da due fideiussioni rilasciate dalla cooperativa in favore dell’amministrazione finanziaria, nell’interesse di una società debitrice principale rimasta inadempiente.

Il giudice delegato respinse la domanda, ritenendo nulle le fideiussioni perché rilasciate da un confidi minore, iscritto solo nell’elenco generale e non in quello speciale. Il tribunale, in sede di opposizione, accolse invece la pretesa del creditore, considerando valide le garanzie in quanto previste dalle leggi tributarie, in deroga alla disciplina bancaria. Contro tale decreto la procedura fallimentare propose ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 106, 107 e 155 del d.lgs. n. 385 del 1993, come vigenti ratione temporis, e la conseguente nullità virtuale delle garanzie per contrasto con norme imperative. Il ricorrente sosteneva la prevalenza della disciplina del T.U.B., richiamando anche le posizioni della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle Entrate.

Il motivo è ritenuto infondato. La Corte richiama e fa proprio il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 8472 del 2022, secondo cui le previsioni limitative dell’attività dei confidi non fanno perdere al consorzio la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario. La fideiussione non è contratto indefettibilmente bancario, né è corredata di disciplina negoziale ad hoc quando uno dei contraenti sia un soggetto autorizzato.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: i confidi minori svolgevano esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi, mentre solo i confidi maggiori, iscritti nell’elenco speciale, potevano prestare garanzie in favore dell’amministrazione finanziaria. Tuttavia, dal carattere esclusivo dell’attività consentita non è possibile desumere implicitamente un divieto assoluto di svolgere attività diverse. Diversamente, si dovrebbe postulare che chiunque possa rilasciare fideiussioni, salvo le cooperative.

La Corte precisa che, esclusa la nullità del contratto, non occorre interrogarsi sui rimedi alternativi. Accertata la validità delle fideiussioni, risulta esistente il diritto del creditore garantito verso il fideiussore, con conseguente accoglimento della domanda di ammissione al passivo.

È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione. In base all’art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, se il debitore fallisce, spetta all’ente creditore iscrivere a ruolo il credito, ma compete all’agente per la riscossione provvedere all’insinuazione, con onere di chiedere la chiamata in causa del primo, come in effetti avvenuto. La Corte compensa le spese di lite in ragione del sopravvenuto indirizzo nomofilattico e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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