Confisca antimafia, indagine patrimoniale estesa alla madre del proposto (Cass. pen. Sez. I n. 34 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, la verifica sulla capacità economica funzionale all’accertamento della provenienza illecita dei beni non si esaurisce nel reddito del proposto, ma può estendersi al patrimonio delle persone di cui egli può disporre, direttamente o indirettamente. In tale previsione rientra a pieno titolo la madre del proposto, sicché è legittima l’indagine patrimoniale svolta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, senza dimostrare la mera apparenza della motivazione, è inammissibile o, comunque, infondato, restando estraneo al sindacato di legittimità il governo degli elementi di fatto. La formale intestazione dei beni a un terzo non impone, di per sé, il ricorso alla presunzione di fittizietà dei trasferimenti, quando la ricostruzione della provenienza della provvista trovi autonoma dimostrazione negli atti.

Il Fatto

Un provvedimento di confisca di prevenzione, adottato dal Tribunale e confermato in grado d’appello, aveva colpito un compendio immobiliare in provincia di Macerata. L’accertamento muoveva da un precedente acquisto, risalente al 2004, di una villetta in provincia di Como, formalmente intestata alla madre dell’intestatario dei beni oggi confiscati e acquistata, secondo la ricostruzione dei giudici, con la provvista di provenienza delittuosa. Nel 2009 la madre aveva donato l’usufrutto al figlio, mantenendo la nuda proprietà; nel 2011 l’immobile era stato alienato e, l’anno successivo, il ricorrente aveva acquistato il cespite poi confiscato, reimpiegando le somme percepite.

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d’appello con un motivo unico, deducendo la violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011. La tesi difensiva è che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la capacità patrimoniale della madre — donante e formale proprietaria del bene — e non il reddito del proposto, e che indebitamente avrebbe esteso l’indagine al di fuori del novero dei soggetti individuati dalla legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, dichiarandolo infondato. Il nodo giuridico è duplice: da un lato il perimetro soggettivo dell’indagine patrimoniale, dall’altro il limite del sindacato di legittimità sulla ricostruzione di merito.

Sul primo punto, la Suprema Corte muove dal dato testuale dell’art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011, che richiama le persone fisiche del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. In tale ampia previsione rientra a pieno titolo, secondo la Corte, anche la madre del proposto: non si tratta quindi di estensione analogica, ma di applicazione letterale della norma. Ne discende la legittimità dell’indagine svolta nei confronti della congiunta e il superamento della censura difensiva.

La Corte affronta poi il profilo del reddito e del patrimonio. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale si fosse limitata ai prospetti reddituali, omettendo di verificare la consistenza del patrimonio disponibile. La Suprema Corte ritiene invece che la Corte d’appello abbia compiuto una analisi doviziosa dei temi dedotti dalla difesa: l’entità dell’indennizzo percepito, ripartito tra più eredi; la provvista asseritamente accumulata mediante la vendita di esercizi commerciali, priva di riscontro documentale; i compensi di scarsa valenza. Il percorso argomentativo viene definito puntuale, logico e privo di contraddittorietà.

Quanto al profilo probatorio, la Corte ribadisce un principio consolidato: non è ammissibile in sede di legittimità una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né l’assunzione autonoma di nuovi criteri ricostruttivi, per quanto prospettati come più plausibili. Richiama in proposito Sez. 6 n. 5465 del 2020, Sez. 6 n. 22256 del 2006 e Sez. 1 n. 42369 del 2006. Le doglianze difensive, mancando di confrontarsi con le risposte motivazionali della Corte territoriale, si collocano sul piano del fatto e restano estranee al perimetro dell’art. 606 cod. proc. pen.

Infine, la Corte esclude che il provvedimento sia stato emesso in applicazione dell’art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 e che il richiamo all’art. 19 risulti pertinente: l’accertamento della formale intestazione del bene alla congiunta si fonda su precisi e convergenti elementi, senza ricorso alla presunzione relativa di fittizietà dei trasferimenti. Pacificamente acclarata è anche la disponibilità di fatto dell’immobile, desunta dal trasferimento della residenza e dall’intestazione dell’utenza. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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