Diniego dell’affidamento in prova e principio di gradualità trattamentale (Cass. pen. Sez. I n. 33 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale è adeguatamente motivato anche quando si fondi su una sola ragione, purché plausibile e idonea a far ritenere scarsa la probabilità di successo dell’esperimento, in relazione alle finalità di rieducazione e di prevenzione del pericolo di ulteriori reati. Il giudizio di idoneità della misura alternativa al raggiungimento della completa emenda rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e logicamente coerente. Il principio di gradualità trattamentale, pur non essendo regola codificata, impone un razionale contemperamento delle esigenze rieducative con quelle di prevenzione, a maggior ragione quando il reato in espiazione riveli una non trascurabile propensione delinquenziale e la contiguità del condannato con ambienti criminali di notevole caratura. È quindi inammissibile, perché involge valutazioni di merito, il ricorso che si risolva in una rilettura degli elementi di fatto a sostegno della decisione impugnata.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di anni undici e mesi otto di reclusione per reati di estorsione aggravata, rapina aggravata, ricettazione e usura, ha proposto istanza al Tribunale di sorveglianza di Torino per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha rigettato l’istanza, concedendo però la detenzione domiciliare, da eseguirsi presso l’abitazione di un congiunto, con imposizione di prescrizioni.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo unico con cui ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, la mancata applicazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione, contestando in particolare il rilievo attribuito al mancato risarcimento delle vittime e l’omessa valutazione della relazione comportamentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che l’affidamento in prova postula l’avvio positivo di un processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante e richiede un giudizio ulteriore di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda. Il relativo apprezzamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in legittimità ove sia sorretto da motivazione adeguata e conforme ai canoni della logica.
Il collegio ha richiamato le fonti di valutazione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a considerare: il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali, le informazioni di polizia, la condotta in ambiente carcerario e gli esiti dell’indagine socio-familiare, oltre agli elementi di valenza favorevole, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione ai valori socialmente condivisi e la buona prospettiva risocializzante. Ha inoltre precisato che non costituisce ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti, dovendosi piuttosto valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli.
Su queste basi la Corte ha affermato che il diniego dell’affidamento può essere ritenuto adeguatamente motivato anche in presenza di una sola ragione, purché plausibile e atta a far propendere per la scarsa probabilità di successo dell’esperimento. Ha poi richiamato il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, che risponde all’esigenza di contemperare le istanze rieducative con quelle di prevenzione, con maggiore necessità quando il reato in espiazione evochi una propensione delinquenziale e la contiguità con ambienti criminali di notevole caratura, richiamando sul punto propri precedenti.
Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva valutato positivamente la relazione di sintesi, traendo però dall’annotazione dei Carabinieri conseguenze sfavorevoli in ordine alla concedibilità della misura più ampia. La Corte ha ritenuto che i Giudici di merito si siano correttamente attenuti al principio di gradualità e che le censure difensive si sviluppino interamente sul piano del fatto, mirando a sovrapporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie. Un’operazione del genere fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità, non integrando alcuno dei vizi dell’art. 606 cod. proc. pen. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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