Riciclaggio: il sequestro richiede l’individuazione del delitto presupposto (Cass. pen. Sez. II n. 9966 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di riciclaggio, la motivazione del provvedimento cautelare che si limiti a valorizzare l’ingiustificato possesso di somme rilevanti è apparente e integra violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Ai fini della configurabilità del delitto, il delitto presupposto deve essere individuato nella sua tipologia, non essendo necessaria la ricostruzione integrale degli estremi storici e fattuali. La mera asserzione di provenienza delittuosa, non correlata a una specifica ipotesi di reato, non è sufficiente a sostenere il fumus.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Perugia ha rigettato l’istanza proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP, avente ad oggetto una somma di 76.510,00 euro ritenuta profitto del reato di riciclaggio. Il denaro era stato rinvenuto in possesso dell’indagato, variamente suddiviso all’interno della sua autovettura, in una borsa in tessuto, in canovacci e in altre borse.

Avverso il provvedimento il ricorrente propone ricorso per cassazione. Deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, per contraddizione con le risultanze probatorie, e la carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. La difesa contesta inoltre il rilievo attribuito a elementi riferiti a un soggetto terzo e l’omessa indicazione della tipologia del delitto presupposto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei motivi esperibili in materia di provvedimenti cautelari reali. Il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Su questa base il Collegio ritiene formalmente non consentito il motivo con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione per contraddizione con le risultanze probatorie in atti, poiché tale censura introduce un sindacato di merito estraneo al perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen.

E’ invece fondata la censura di violazione di legge per omessa o apparente motivazione in relazione al fumus del reato. La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. II n. 46773 del 23.11.2021).

Nel caso in esame il Tribunale ha valorizzato le peculiarità della disponibilità delle somme e l’incapacità dell’indagato di giustificarne la provenienza, ma non ha offerto alcun elemento utile quanto al delitto presupposto. Risultano insufficienti tanto l’affermazione che il denaro dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, quanto il monitoraggio della fidanzata intenta a fotografare il denaro. Si tratta di indicazioni che non provano alcunché in ordine al reato che avrebbe generato l’illecita detenzione, potendosi in alternativa ipotizzare differenti causali, di cui peraltro è stata offerta allegazione.

La Corte annulla quindi senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del GIP, disponendo la restituzione del denaro all’avente diritto, con immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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