Segnalazione SIS per solo soggiorno irregolare non osta all’emersione (TAR Lombardia n. 1167 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nel Sistema d’Informazione Schengen effettuata da un altro Stato membro per il solo fatto dell’inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno non costituisce, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, motivo ostativo all’ammissione alle procedure di regolarizzazione. L’Amministrazione non può limitarsi a recepire acriticamente il parere della questura ma deve verificare in concreto l’attualità e la natura della segnalazione, valutando se il richiedente costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il parere della questura ex art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020 è obbligatorio ma non vincolante.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario presentava, in data 12.8.2020, istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. La Prefettura competente preannunciava il rigetto dell’istanza per il parere negativo della questura, e con successivo decreto respingeva la richiesta sul rilievo che l’interessato risultava segnalato nel sistema SIS, ai sensi degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861, come cittadino di paese terzo al quale è rifiutato l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri, con segnalazione inserita dal Belgio.
La segnalazione era stata disposta per “soggiorno irregolare a seguito di numerosi dinieghi delle domande di regolarizzazione” e, alla data del 21.11.2024, ne era stata disposta la cancellazione “in assenza di prova della sua uscita dallo spazio Schengen”. Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto deducendo l’illegittimità del provvedimento per carente istruttoria circa la causa dell’inserimento della segnalazione e per l’erronea ritenuta natura vincolante del parere della questura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso richiamando la sentenza n. 6/2026 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020 nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno. La Consulta ha rilevato il contrasto con l’art. 3 Cost. e con la ratio dell’istituto dell’emersione, giacché la norma precludeva l’accesso alla regolarizzazione di chi era entrato o aveva soggiornato irregolarmente in un altro Stato dell’area Schengen, ma lo consentiva a chi era entrato direttamente in Italia.
Il Collegio ha osservato che le ipotesi di esclusione previste dalle diverse lettere dell’art. 103, comma 10, non sono sovrapponibili e che la segnalazione per il solo soggiorno irregolare non integra di per sé una delle ipotesi ostative. Nell’articolazione richiamata, la lettera d) della medesima disposizione esclude i cittadini che “comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, presupposto che l’Amministrazione non ha in alcun modo argomentato in concreto.
La Prefettura si era limitata a recepire il parere della questura, senza approfondire la ragione della segnalazione né valutare la documentazione prodotta dal ricorrente. Il Collegio ha precisato che il parere questorile ex art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020 è obbligatorio ma non vincolante, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto autonomamente riesaminare la fattispecie, tanto più considerando la sopravvenuta cancellazione della segnalazione e la pronuncia della Corte costituzionale.
Il provvedimento è stato annullato e l’Amministrazione è stata condannata a rideterminarsi sull’istanza entro trenta giorni, con condanna alle spese di lite. Il Tribunale ha tenuto conto, nella liquidazione, del comportamento dell’Amministrazione che, nonostante la sopravvenienza della cancellazione dal SIS e la pronuncia della Consulta, non aveva provveduto a un riesame spontaneo della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.