Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1675 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento del diritto accertato dal titolo. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione esecutiva è proponibile. Il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine di novanta giorni e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di euro 2.475,94. I titoli erano passati in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed erano stati notificati all’Amministrazione.
Poiché l’Ente non aveva soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo di ordinare la conformazione ai giudicati, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’intimato alle spese. Il Ministero si è costituito; l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale ha precisato la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione per il pagamento delle somme indicate, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti sopra precisati. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Nota della Redazione
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