PMI, dimensione accertata con la compagine esistente a chiusura dei conti (TAR Lazio n. 889 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della qualifica dimensionale di PMI, in presenza di imprese associate o collegate, va condotta sulla base della compagine societaria esistente alla data di chiusura dei conti di ciascun esercizio di riferimento, e non con riguardo all’assetto risultante al momento della presentazione della domanda. L’art. 3, comma 7, del d.m. 18 aprile 2005 si limita a individuare il momento in cui accertare l’esistenza dei legami societari, senza derogare alla regola dei due esercizi consecutivi di cui all’art. 4, comma 2, dell’allegato I al regolamento GBER. La deroga prevista per fusioni e acquisizioni, in quanto eccezionale, non è estensibile alla diversa ipotesi dell’ingresso di una nuova società collegata nel perimetro del gruppo. È pertanto illegittimo, per violazione di legge e difetto di motivazione, il provvedimento che escluda l’agevolazione applicando retroattivamente alla penultima annualità il perimetro societario cristallizzato alla data della domanda.
Il Fatto
Una società capofila di una costituenda associazione temporanea di scopo presenta domanda di agevolazione su risorse destinate a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Nel dichiarare la propria qualifica dimensionale, la società si colloca tra le medie imprese. Il gestore della procedura, investito del quesito dal Ministero, ricostruisce invece il perimetro dimensionale includendo una società entrata nel gruppo solo in epoca successiva alla chiusura dei conti della penultima annualità, e la qualifica come grande impresa.
Il Ministero recepisce tale impostazione e dichiara non ammissibile la domanda. La società impugna il diniego e gli atti presupposti, contestando il criterio di retrodatazione del perimetro societario e deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della nota ministeriale e della circolare interpretativa che lo avevano avallato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 7, del d.m. 18 aprile 2005 stabilisce che la verifica dell’esistenza di imprese associate o collegate si effettua con riguardo alla data di sottoscrizione della domanda, sulla base dei dati allora in possesso della società. L’allegato 1 al medesimo decreto individua nell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato il periodo di riferimento per i dati contabili.
Il richiamo all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 completa il quadro. L’art. 4, comma 1, ancora i dati all’ultimo esercizio chiuso, prendendoli in considerazione dalla data di chiusura dei conti. Il comma 2 prevede che l’impresa perda o acquisisca la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se lo scostamento rispetto alle soglie si verifica per due esercizi consecutivi. Tale clausola di salvaguardia risponde a una finalità di stabilità: evitare che fluttuazioni temporanee producano un mutamento di categoria.
Su questa base il Tribunale affronta la questione centrale: se, in presenza di imprese collegate, si debba guardare solo alla situazione esistente al momento della domanda oppure applicare la regola del biennio. Il Collegio ritiene che il decreto ministeriale non rechi alcuna deroga alla disciplina unionale e che non potrebbe recarne, avendo rango subordinato. Ne deriva che il Ministero, disapplicando la regola dei due esercizi consecutivi, ha violato sia la norma europea sia la disposizione nazionale, che tale deroga non conteneva.
Il Tribunale esamina poi la possibile applicazione della deroga prevista dalla decisione 2012/838/UE, secondo cui la regola biennale non opera quando una PMI supera le soglie a seguito di una fusione o acquisizione, perdendo immediatamente lo status dalla data della transazione. La difesa erariale aveva invocato tale eccezione, ma il Collegio la respinge: trattandosi di previsione derogatoria, essa va interpretata rigorosamente e non è estensibile a soggetti diversi dalla beneficiaria.
Nel caso concreto, l’acquisizione della società collegata da parte della controllante configura una variazione indiretta dell’assetto di gruppo, che non incide sulla struttura propria della ricorrente. I chiarimenti resi in corso di causa dal Ministero risultano, inoltre, postumi e contraddittori rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso è quindi accolto per violazione di legge e difetto di motivazione, con annullamento dei provvedimenti impugnati, della nota ministeriale e della circolare interpretativa nei limiti indicati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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