Peculato militare: la disponibilità autonoma del denaro integra appropriazione (Cass. pen. Sez. I n. 31824/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel peculato militare, l’appropriazione prevista dall’art. 215 c.p.m.p. ricorre quando il militare, avendo il possesso del denaro per ragioni d’ufficio, lo sottrae al luogo di custodia imposto e acquisisce una disponibilità autonoma, libera dai controlli dell’amministrazione. L’interversio possessionis non richiede la prova di un impiego personale: è sufficiente la gestione del bene uti dominus, incompatibile con il vincolo pubblicistico. La successiva restituzione costituisce post factum e non elimina la consumazione, mentre il ritardo può concorrere alla prova dell’elemento soggettivo. In cassazione, la prospettazione di una lettura alternativa degli indizi non consente una nuova valutazione del fatto fuori dai vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Il Fatto
Un militare, incaricato verbalmente della gestione del fondo cassa permanente destinato alle missioni fuori territorio, rimosse 1.600 euro dalla cassaforte della caserma e li portò presso la propria abitazione. Gli anticipi richiesti da altri militari furono corrisposti mediante bonifici tratti da un conto personale. La somma venne restituita soltanto nel termine finale assegnato dopo l’accertamento dell’ammanco.
Il Tribunale militare affermò la responsabilità per peculato militare continuato aggravato, ai sensi degli artt. 215 e 47, n. 2, c.p.m.p. e dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.. La Corte militare di appello confermò. Il ricorrente dedusse l’equivocità degli indizi, l’assenza di atti dispositivi e la contraddittorietà della valutazione riservata alla restituzione, chiedendo l’annullamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dai limiti del giudizio di legittimità. Non è consentita la rilettura degli elementi di fatto né l’adozione di parametri ricostruttivi alternativi rispetto a quelli impiegati dal giudice di merito. Il controllo riguarda l’esistenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, la coerenza dell’argomentazione e l’assenza di manifesta illogicità, secondo quanto richiamato da Sez. VI n. 5465 del 2020 e Sez. I n. 45531 del 2023.
Le decisioni di merito, conformi tra loro, avevano individuato l’atto appropriativo nella rimozione del denaro dalla cassaforte e nel suo trasferimento presso l’abitazione privata, senza autorizzazione. Tale condotta attribuiva al militare la piena disponibilità materiale della somma e un potere di amministrazione sottratto a ogni controllo. In linea con Sez. VI n. 7492 del 2012, l’inversione del titolo del possesso può realizzarsi anche mediante una disposizione autonoma del denaro, indisponibile in forza di norme o atti amministrativi.
La prova non derivava, inoltre, da un elemento isolato. I giudici avevano valutato unitariamente la rimozione all’insaputa dei superiori, l’omessa sottoposizione del registro al controllo, le falsificazioni, l’erogazione degli anticipi con fondi personali e la restituzione differita. Questa convergenza sorreggeva, senza manifesta illogicità, l’accertamento dell’elemento oggettivo e del dolo appropriativo.
Nessuna contraddizione emerge dalla distinta valutazione della restituzione. La riconsegna successiva non incide sul momento consumativo del peculato, già perfezionato con l’acquisizione dell’autonoma disponibilità. Il ritardo assume invece valore indiziario: se il denaro fosse stato ancora immediatamente disponibile, la pronta restituzione avrebbe potuto confermare la dichiarata finalità di custodia. Anche l’impiego di fondi personali per le esigenze d’ufficio indicava una confusione patrimoniale coerente con l’appropriazione.
La prospettata custodia alternativa risultava incompatibile con gli ordini ricevuti. Il militare non disponeva di autonomia organizzativa nella scelta del luogo in cui conservare il fondo. Le censure sollecitavano quindi una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.