Rapina e attenuante della speciale tenuità: irrilevante la capacità economica della vittima (Cass. pen. Sez. VII n. 10650 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio. Ai fini della sua configurabilità si deve tener conto non solo del valore in sé della cosa sottratta, ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa in conseguenza del reato. Non rileva, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. Con specifico riguardo al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto. Solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 04.07.2024 per il delitto di rapina. Propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e, con il secondo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente contesta la motivazione del giudice di appello su entrambi i punti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, relativo all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., e lo dichiara manifestamente infondato. Il giudice di appello ha motivato con argomenti congrui, non illogici e coerenti con la costante e assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità.

La Corte ribadisce che l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio. La valutazione deve avere riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato. Non rileva, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

Con specifico riguardo al delitto di rapina, la Corte precisa che non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo dichiara parimenti manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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