Ricorso straordinario ex art. 625-bis per errore percettivo non valutativo (Cass. pen. Sez. VII n. 6601 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per l’errore di fatto consistente in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto venga percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano estranei all’area del rimedio, e sono pertanto inemendabili, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio. Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità esclude ogni attività di rivalutazione del percorso logico-argomentativo della Corte e ogni processo valutativo, essendo limitato alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, all’erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento della responsabilità.
Il Fatto
Il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione, in precedenza, aveva rigettato l’impugnazione contro la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 611 cod. pen.
Secondo la difesa, la Corte avrebbe omesso di valutare una sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, con cui l’imputato era stato prosciolto dall’imputazione di sequestro di persona per non aver commesso il fatto. Il ricorrente ha inoltre dedotto che l’incontro con la persona offesa non era avvenuto in piena notte sulla pubblica via, bensì in un orario e in un luogo diversi. Da qui la richiesta di annullamento, sul presupposto che, in assenza di tali supposti errori, la decisione sarebbe stata di segno opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito in via preliminare i confini del rimedio straordinario. L’errore di fatto rilevante consiste in una svista o in un equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme da quello effettivo. Non appartengono a questa categoria gli errori di valutazione e di giudizio, ossia le censure sulla non corretta interpretazione degli atti processuali.
Il Collegio ha richiamato il principio affermato da Sez. V n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 – 01, secondo cui, quando la causa dell’errore non sia riconducibile esclusivamente a una rappresentazione percettiva errata e la decisione abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma di giudizio. Il perimetro cognitivo del rimedio resta così circoscritto alla correzione di patologie riconducibili, con immediatezza, all’erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento della responsabilità.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha prospettato alcun errore percettivo, ma ha censurato la valutazione posta a fondamento della decisione. Si tratta, quindi, di un errore di giudizio dedotto in maniera irrituale. Il ricorso è risultato, in ogni caso, manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha tenuto conto dell’assoluzione per il sequestro di persona e, quanto al tempo e al luogo dell’incontro, non emerge un’effettiva difformità tra le allegazioni difensive e quanto esposto nel provvedimento.
Nessun rilievo utile è stato tratto dalla memoria difensiva, con cui sono state ribadite le medesime allegazioni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 e Sez. I n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 611 c.p. – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto