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Omicidio stradale: inammissibile il ricorso generico contro la doppia conforme (Cass. pen. n. 20952/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa non integra una diversità o immutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen.. Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione, anche in caso di “doppia conforme”, solo se l’errore accertato è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione. È inammissibile per genericità il ricorso che riproponga censure in fatto o reiteri doglianze già affrontate con congrua motivazione dal giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, rinnovata l’istruttoria dibattimentale disponendo una nuova perizia, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. Il fatto: alla guida di un’autovettura lungo una strada statale, nell’affrontare una curva a destra, l’imputato perdeva il controllo del veicolo a causa della velocità non adeguata alle condizioni del manto stradale, invadeva la corsia opposta e collideva con un’altra vettura, cagionando la morte del conducente e lesioni ad altra persona. Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo sette motivi, incentrati sul difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, sulla mancata valutazione di una consulenza tecnica, sul vizio di motivazione in ordine al nesso causale e alla colpa, nonché sull’omessa considerazione del concorso di colpa della vittima e delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché generico, versato in fatto e manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo, ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse completa e conforme all’imputazione, fondandosi sulla violazione delle regole cautelari che, in ragione delle avverse condizioni stradali, impongono una particolare limitazione della velocità, proprio al fine di evitare il fenomeno dell’acquaplaning. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nei procedimenti per reati colposi, l’aggiunta di un particolare profilo di colpa non realizza una diversità del fatto ai sensi degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen., citando precedenti conformi (Sez. 4, n. 6564 del 2023 e Sez. 4, n. 18390 del 2018).

Quanto al secondo, terzo, quarto e quinto motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, avendo integralmente confermato la decisione di primo grado, si presenta come “doppia conforme”. Ha quindi ribadito il principio per cui il vizio di travisamento della prova, per essere efficace, deve essere idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione (Sez. 4, n. 35963 del 2020; Sez. 2, n. 5336 del 2018; Sez. 5, n. 48050 del 2019). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse immune dai vizi dedotti, essendo stati accertati l’eccesso di velocità, l’invasione della corsia opposta e la positiva rispondenza del giudizio controfattuale.

In merito al nesso di causalità tra l’incidente e il decesso, la Corte ha condiviso le conclusioni del giudice di merito, fondate sull’alta probabilità logica conseguita all’assenza di cause concorrenti, considerata l’immediatezza della morte. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione per l’omessa valutazione della consulenza tecnica difensiva, affermando che non costituisce vizio l’omesso esame critico di ogni deduzione difensiva quando il giudice abbia fornito congrua ragione delle proprie scelte, facendo proprie le conclusioni del perito (Sez. 2, n. 49742 del 2023).

Sul piano della colpa, la Corte ha ritenuto che la sentenza avesse esposto adeguatamente le ragioni per cui il ricorrente avesse violato le regole cautelari specifiche di cui agli artt. 141 e 143 cod. strada, in condizioni di prevedibilità dell’evento. Ha infine giudicato generici e reiterativi il sesto e il settimo motivo, avendo la Corte territoriale escluso con motivazione congrua il concorso di colpa della vittima e l’attenuante delle circostanze generiche, in ragione della gravità del fatto e del non esiguo grado della colpa. La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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