Errore di fatto ex art 625 bis solo se percettivo non valutativo (Cass. pen. Sez. IV n. 21973 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione ed è ammesso esclusivamente per la correzione dell’errore materiale e dell’errore di fatto. Quest’ultimo consiste in una svista o in un equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è percepito in modo difforme da quello effettivo. L’errore di fatto ha carattere meramente percettivo e decisivo, perché determina il processo formativo della volontà del giudice e, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa. Restano estranei all’istituto gli errori di giudizio, vale a dire gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali, la supposta esistenza delle norme o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, nonché la contestazione dell’esattezza del ragionamento decisorio o della qualità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. avverso una sentenza con cui questa Corte, in diversa composizione, aveva annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di appello, limitatamente alla revoca della confisca, ripristinando la misura ablativa. Il giudizio riguardava una vicenda di lottizzazione abusiva e correlativi abusi edilizi, per i quali il giudice dell’appello aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione o per morte del reo.
Con un’unica censura il ricorrente ha dedotto l’errore di fatto, per l’erronea rappresentazione delle risultanze processuali: la Corte avrebbe annullato senza rinvio pur riconoscendo la necessità di una valutazione di merito, con conseguente irragionevolezza del dispositivo. Ha inoltre lamentato l’omesso accertamento della colpevolezza e il profilo della proporzionalità della misura ablativa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 625 bis cod. proc. pen. L’errore materiale consiste nella mancata corrispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme da quello effettivo. Esso ha carattere decisivo, perché influisce sul contenuto della decisione.
Il rimedio, si chiarisce, è di tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazione degli atti del processo. Non può dunque consistere in un errore di giudizio sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità. Vengono richiamati i precedenti che hanno modellato l’istituto sull’analoga disciplina dell’art. 391 bis cod. proc. civ. e sul motivo di revocazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: Sez. 2 n. 23417 del 23/05/2007, Sez. 1 n. 45731 del 13/11/2001, Sez. F n. 42794 del 07/09/2001 e Sez. U n. 16103 del 27/03/2002.
Da tali premesse deriva che sono estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, la supposta esistenza delle norme o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi consolidati. Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio né per sindacare contenuto e qualità della motivazione, quand’anche ritenuta assertiva o apodittica.
Nel caso concreto, la censura principale non rimanda a un errore percettivo, ma alla valutazione operata dalla Corte circa la valenza della delibera comunale richiamata, ritenuta sufficiente a escludere la necessità di un ulteriore esame da parte del giudice del merito. Anche gli ulteriori profili — proporzionalità della confisca e accertamento della colpevolezza — afferiscono a un aspetto propriamente valutativo/decisorio.
La Corte rileva infine che la doglianza non si confronta con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata, incentrandosi su una sola di esse: la censura è dunque aspecifica e, come tale, inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto