Commissione di gara e criteri di valutazione predeterminati dopo il vaglio delle candidature (TAR Sardegna n. 682 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è legittima anche se avviene dopo la presa d’atto del verbale di vaglio preliminare delle candidature, purché la conoscenza dei nominativi dei concorrenti sia successiva alla definizione di detti criteri; tale circostanza, risultante dal verbale, è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso. In una procedura per titoli ed esami, la mancata predeterminazione di una griglia analitica per la valutazione delle prove pratiche non è illegittima quando il bando non la imponga e il punteggio numerico, espresso collegialmente dalla commissione, costituisca sufficiente motivazione. Il voto dei singoli commissari è fase propedeutica al giudizio collegiale e non deve essere riportato singolarmente.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed esami, indetta dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per la copertura di due posti di Artista del Coro – Soprano. All’esito della prima prova pratica, non è stata dichiarata idonea, non avendo raggiunto il punteggio minimo previsto per l’accesso alla prova successiva. Ha quindi impugnato gli atti della procedura, deducendo molteplici profili di illegittimità, tra cui la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione prima della conoscenza dei nominativi delle candidate, la violazione delle regole sul voto individuale dei commissari e la carenza di motivazione del punteggio attribuito.
Il ricorso, inizialmente proposto come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato trasposto in sede giurisdizionale. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, chiedendo il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha esaminato analiticamente i cinque motivi di ricorso, rigettandoli in quanto infondati. In primo luogo, ha rilevato l’infondatezza in fatto della censura relativa alla predeterminazione dei criteri, poiché dal verbale della commissione emerge chiaramente che i nominativi delle candidate sono stati conosciuti solo dopo la definizione dei criteri generali di valutazione. Tale circostanza, risultante dal verbale, è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, come affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. III, 10 aprile 2025, n. 7109.
Quanto alla dedotta trasformazione della procedura “per titoli ed esami” in una selezione “per soli esami”, il Collegio ha chiarito che la previsione di prove pratiche eliminatorie, con accesso alla graduatoria solo per i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo, non snatura la natura della procedura. I titoli concorrono, infatti, alla formazione della graduatoria finale, ma solo per i candidati che abbiano superato le prove. Nel caso di specie, la ricorrente aveva ottenuto un punteggio di 8 punti nella prima prova, ben inferiore al minimo di 16 punti richiesto per proseguire.
Il Tribunale ha inoltre escluso l’obbligo per la commissione di predisporre una griglia analitica per la valutazione delle prove pratiche, non essendo ciò imposto dal bando di concorso. Ha ricordato che il giudizio individuale dei singoli commissari costituisce una fase propedeutica alla formulazione del giudizio collegiale, che non necessita di essere riportata nei verbali, e che l’apprezzamento tecnico della commissione è insindacabile in sede di legittimità in assenza di profili di manifesta illogicità. A sostegno di tale principio ha citato il TAR Friuli Venezia Giulia n. 80 del 2025 e la Cons. Stato, sez. III, n. 7787 del 2020.
Il Collegio ha infine ritenuto infondate sia la censura relativa all’irragionevolezza del punteggio, considerato il curriculum della ricorrente, sia quella concernente la composizione della commissione esaminatrice. Ha evidenziato che, dal contenuto dell’atto di nomina, la commissione risultava composta da soggetti con specifica esperienza nel settore lirico, senza che fosse necessaria una motivazione ulteriore sul punto. In conclusione, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.