Confisca del denaro e nesso di pertinenzialità con il reato (Cass. pen. Sez. IV n. 26972 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca del denaro nei procedimenti per reati in materia di stupefacenti presuppone la prova del nesso di pertinenzialità tra la somma e l’illecito, inteso come strumentalità ovvero derivazione (prodotto, profitto o prezzo). Ai sensi dell’art. 240 cod. pen. è confiscabile il denaro che costituisce il provento del reato quando si proceda per la vendita o la cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti. In caso di contestazione della sola detenzione a fine di cessione, non è configurabile una presunzione di riferibilità del denaro alle specifiche imputazioni. La statuizione di confisca che si limiti ad affermare in modo assertivo che il denaro è “evidente provento del reato”, senza esplicitare le ragioni dell’assunto, è affetta da vizio di motivazione ed è annullata con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 marzo 2026, applicava al ricorrente, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per due ipotesi di detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti, rispettivamente del tipo cocaina e crack e del tipo hashish, contestate ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice disponeva altresì la confisca e l’acquisizione al patrimonio dello Stato del denaro in sequestro, ritenendolo provento dei reati.

Avverso tale decisione il condannato proponeva due ricorsi per cassazione, trattati congiuntamente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sola statuizione ablativa. Il ricorrente osservava che il denaro sequestrato non poteva costituire il diretto provento dei delitti di detenzione, potendo al più rappresentare il profitto di precedenti attività di spaccio, e negava di aver mai reso alcuna ammissione confessoria in tal senso. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, come non avvenuto nel caso di specie. Diversamente, essa resta ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen., secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21368 del 26.09.2019. La Corte richiama altresì la regola per cui, nel giudizio di legittimità, l’illegalità della pena e della misura di sicurezza è rilevabile d’ufficio anche se il ricorso sia inammissibile, salvo il caso di tardività (Sez. VI n. 12531 del 16.01.2019).

Nel merito, la statuizione di confisca del denaro non risulta adeguatamente motivata. Il Tribunale si è limitato ad affermare in modo generico e assertivo che il denaro era “evidente provento del reato perpetrato come del resto ammesso dallo stesso” condannato. La Corte rileva che in nessun atto processuale risulta effettuata una tale dichiarazione confessoria, così cadendo anche il riferimento all’ammissione dei fatti.

La Corte ribadisce quindi che l’art. 240 cod. pen. consente la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prodotto o il profitto, individuando quest’ultimo nel lucro, cioè nel vantaggio economico ricavato, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 9149 del 03.07.1996. Alla stregua di tale assunto, è certamente ammissibile la confisca del denaro costituente provento del reato quando si proceda per la vendita o la cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti.

Nel caso concreto, tuttavia, è contestata la diversa ipotesi della detenzione a fine di spaccio e non già una condotta di cessione illecita di droga. Non risulta rappresentata alcuna diretta riferibilità del denaro alle specifiche contestazioni, mentre per l’adozione del provvedimento ablativo è necessario provare il nesso di pertinenzialità della res con l’illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione, come affermato da Sez. VI n. 55852 del 17.10.2017 e Sez. IV n. 40912 del 19.09.2016. Non è ravvisabile neppure un’ipotesi di confisca obbligatoria “per equivalente” ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per l’assenza di puntuale indicazione del giudice di merito, né l’applicazione della confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, mancando ogni riferimento all’istituto e un’adeguata motivazione (Sez. I n. 17092 del 02.03.2021). Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, al Tribunale di Roma in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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