Inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di appello del giudice di (Cass. pen. Sez. IV n. 26970 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606, con esclusione del vizio di motivazione di cui alla lettera e). Non è pertanto deducibile il mero vizio di motivazione, né può invocarsi la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, che rileva in sede di legittimità solo ove si traduca in illogicità manifesta e decisiva. È conseguentemente inammissibile la censura che, pur qualificata come violazione di legge, contesti in realtà la lettura del quadro indiziario e la ricostruzione del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale, in grado di appello, ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace che aveva condannato la ricorrente, proprietaria di un cane, alla pena di euro 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 590 cod. pen., per aver lasciato l’animale incustodito e libero di circolare nell’area condominiale, con conseguente aggressione e lesioni ai danni della persona offesa.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha lamentato violazione di legge e vizi della motivazione, sostenendo l’insufficienza probatoria della responsabilità; con il secondo ha dedotto un’irregolarità relativa alle modalità di pubblicazione della sentenza impugnata. Il Procuratore generale e la parte civile hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla cornice normativa introdotta dal d.lgs. n. 11/2018, che ha inserito l’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l’art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000. Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606, restando escluso il vizio di motivazione di cui alla lettera e).
Da tale premessa la Corte trae la conseguenza che non può essere evocata la regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, la quale assume rilievo in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 22854 del 2019 e Sez. 4 n. 2132 del 2021.
Applicando tali principi, il primo motivo è dichiarato inammissibile: pur formalmente qualificato come violazione di legge, esso contesta in realtà la lettura del quadro indiziario e la ricostruzione del fatto. Le censure attengono alla riferibilità certa all’imputata del cane autore dell’aggressione, all’irrilevanza della testimonianza richiamata e alla credibilità della persona offesa, profili di puro fatto già valutati nel merito.
La Corte esclude che emerga un vizio di motivazione tanto radicale da ascendere a violazione di legge, per essere inciso su circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo da rendere la motivazione apparente o inesistente, richiamando Sez. 6 n. 8610 del 2020. Gli elementi indicati nel ricorso si risolvono in una mera diversa interpretazione del materiale probatorio, priva di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni dei giudici di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene del pari inammissibile per genericità, non essendo stati enunciati i motivi di doglianza specifica in violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. Non è dato evincere quale lesione ai diritti defensionali avrebbe arrecato l’irregolarità genericamente indicata. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso