L’accertamento tardivo del tasso alcolemico necessita di riscontri (Cass. pen. Sez. 7 n. 624 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di cui all’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l’esecuzione del test etilometrico non incide sulla validità del rilevamento, purché l’accertamento sia comunque sintomatico dello stato di ebbrezza al momento della guida. Quando l’intervallo temporale sia di alcune ore, ai fini della distinzione tra le ipotesi di cui alle lett. b) e c) del comma 2, è necessaria la verifica della presenza di ulteriori elementi indiziari. La valutazione di tali elementi e della loro convergenza costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici.
Il Fatto
Il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, con le aggravanti di cui ai commi 2-bis e 2-sexies, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per anni due. La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la pronuncia.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo un unico motivo con il quale lamentava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e del principio in dubio pro reo, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto provato il superamento della soglia di 1,5 g/l al momento del sinistro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato plurimi elementi convergenti, tra cui le risultanze dell’etilometro, i segni clinici di alterazione descritti dagli operanti e la dinamica del sinistro. Ha inoltre evidenziato come, prima ancora dei risultati dei test etilometrici, fossero gli stessi operatori a notare i segni tipici dell’ubriachezza nell’imputato, il quale presentava alito vinoso, occhi lucidi e scarso coordinamento motorio, tanto da cadere per terra per due volte.
Quanto alla questione del tempo trascorso tra la condotta di guida e l’accertamento, la Corte ha richiamato il principio per cui il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento (Sez. 4, n. 13999 del 2014). Ha inoltre precisato che, quando l’intervallo sia di alcune ore, diviene necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), C.d.S., la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 2014).
Nel caso di specie, l’intervallo tra il sinistro e il test era pari a circa un’ora e la corte distrettuale aveva puntualmente indicato gli elementi di riscontro. La Corte ha infine ritenuto che la consulenza tecnica di parte, prospettante un’ipotesi alternativa favorevole all’imputato, fosse stata logicamente ritenuta inidonea a superare gli elementi raccolti, e che le censure proposte si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.