Omessa riduzione per il rito abbreviato: annullamento senza rinvio del trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. 3 n. 14223 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata applicazione della riduzione di un terzo della pena prevista per il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., integra una violazione di legge rilevabile in sede di legittimità. Ove la motivazione della sentenza di merito non offra alcuna indicazione specifica dalla quale desumere che la pena base sia stata determinata già al netto di tale riduzione, il giudice di appello non può limitarsi a supplire all’omissione con una mera presunzione. La Corte di cassazione, nell’annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, può rideterminare direttamente la pena quando la sua misura risulti di natura fissa, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 22/4/2024, aveva giudicato l’imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 74, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, condannandolo, con rito abbreviato, alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. La pena era stata determinata in 8 mesi e 20 giorni di reclusione e 900 euro di multa per il reato di detenzione di stupefacenti, aumentata per la continuazione con undici episodi di cessione.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14/4/2025, confermava la pronuncia di primo grado. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., lamentando la mancata riduzione della pena nella misura di un terzo per il rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, dalla motivazione della sentenza di primo grado, non risultava alcuna indicazione specifica dalla quale potersi desumere che la pena base fosse stata individuata già previa riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato. Il giudice di prime cure aveva invece quantificato la pena per il reato di detenzione e gli aumenti per la continuazione senza applicare alcuna riduzione.

La Corte di appello, nel rigettare il motivo di gravame, aveva fondato la propria decisione su una mera presunzione, affermando che “dal calcolo svolto dal giudice di prime cure” dovesse concludersi per l’avvenuta applicazione della riduzione. Tale argomento non è stato ritenuto condivisibile, difettando nella motivazione impugnata qualsiasi elemento testuale o logico a sostegno di siffatta conclusione.

La Corte ha pertanto affermato che la mancata riduzione per il rito abbreviato integra una violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Trattandosi di sanzione di misura fissa, la Suprema Corte ha provveduto a rideterminare direttamente la pena, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e determinando la pena finale in 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.333 euro di multa, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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