Confisca per equivalente nel riciclaggio e prodotto del reato (Cass. pen. Sez. II n. 9965 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. Il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificati come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell’attività illecita, assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater cod. pen. La confisca prevista da tale norma ha natura obbligatoria e, proprio perché tale, prescinde dall’accordo delle parti sul punto, potendo essere disposta indipendentemente da esso, senza interferenza sulla validità generale della pattuizione.

Il Fatto

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione a reati di riciclaggio, disponendo la confisca, anche per equivalente, delle somme di provenienza illecita confluite sui conti correnti degli imputati, fino alla concorrenza di quanto individuato nelle imputazioni.

Avverso tale provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Essi lamentavano che il giudice avesse adottato una motivazione solo apparente per giustificare un provvedimento ablativo quantitativamente diverso da quello oggetto dell’accordo, che prevedeva la confisca della sola somma residuata sui conti all’esito della retrocessione al dante causa del resto del denaro.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha rigettato i ricorsi, ritenendoli complessivamente infondati. Il percorso argomentativo muove dal principio, già richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui il profitto dei reati di riciclaggio è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa.

La Corte ha richiamato il precedente Sez. 2, n. 10218 del 23.01.2024, secondo cui il denaro manipolato per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa è comunque qualificabile come prodotto del reato, quale risultato empirico dell’attività illecita. Nello stesso senso ha citato Sez. 2, n. 18184 del 28.02.2024, per il quale costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio anche i beni e i valori che, pur senza modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità e ai fini delle regole di circolazione.

Su questa base, la Corte ha distinto il trattamento delle somme. I ricorrenti non contestavano l’ablazione delle somme residuate sui conti correnti, qualificabili come profitto dei reati, quali vantaggio economico diretto. Alla stessa stregua devono considerarsi le somme prelevate e utilizzate personalmente dagli indagati senza prova di retrocessione.

Quanto alle somme ritrasferite al soggetto autore del reato presupposto, le censure difensive sono state ritenute infondate: tali somme, alla luce dei principi enunciati, devono ritenersi prodotto del reato di riciclaggio e, dunque, da sottoporre a confisca, eventualmente per equivalente, ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen.

La Corte ha infine precisato che la natura obbligatoria della confisca prescinde dall’accordo delle parti sul punto e può essere disposta indipendentemente da esso, senza alcuna interferenza sulla validità generale della pattuizione. A sostegno ha richiamato Sez. 5, n. 2738 del 28.09.2021, Sez. 1, n. 11604 del 28.02.2013 e Sez. 1, n. 14685 del 28.03.2008. Al rigetto dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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