Continuazione tra reati e motivazione apparente del diniego (Cass. pen. Sez. 1 n. 5397 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la programmazione unitaria, non essendo sufficiente valorizzare uno solo di essi. È onere del condannato indicare i reati da unificare e gli elementi sintomatici della preventiva programmazione, mentre spetta al giudice dell’esecuzione individuare gli elementi sostanziali del medesimo disegno criminoso. La motivazione che, nel diniego, si risolva in una formula apodittica, disancorata dai dati fattuali e senza confrontarsi con gli indici sintomatici, è apparente e viziata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza di applicazione della continuazione presentata dal condannato, riconoscendo il vincolo tra alcuni reati e negandolo per altri. Avverso il diniego, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando la motivazione apparente e illogica, in particolare per la mancata valutazione di elementi quali l’identità dei correi, l’omogeneità del modus operandi e la contiguità temporale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ripercorso i principi consolidati in materia di continuazione, richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 e la Sez. 1 n. 28762 del 2023, secondo cui il giudice dell’esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, senza limitarsi alla valorizzazione di un singolo indice.
Con riferimento al diniego della continuazione tra la rapina impropria del 17.2.2018 e i plurimi episodi predatori commessi tra l’8.3.2018 e il 27.5.2018, la Corte ha rilevato un vizio motivazionale. Il giudice dell’esecuzione non aveva chiarito per quale ragione la distanza temporale fosse ostativa in quel caso, mentre non lo era per altri episodi compresi nello stesso arco di tempo, per i quali la continuazione era stata riconosciuta. Tale incongruenza rendeva la motivazione illogica e non confrontabile.
Quanto ai “diversi contesti” evocati a sostegno del diniego, la Corte ha osservato che il giudice non aveva specificato a quale indice sintomatico fosse riconducibile tale diversità, risolvendosi l’affermazione in una formula apodittica, al limite dell’apparenza, priva di riferimento ai dati fattuali e senza analisi degli indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e la contiguità spaziale.
La Corte ha, invece, ritenuto infondato il ricorso in relazione al diniego della continuazione tra i reati commessi a distanza di circa quindici mesi e in contesti territoriali diversi, ritenendo la motivazione del giudice dell’esecuzione idonea e priva di vizi logici, essendo la valutazione degli elementi indiziari rimessa al merito.
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Nota della Redazione
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