Inammissibile il ricorso che ripropone motivi di appello già scrutinati (Cass. pen. Sez. VII n. 23891 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni con cui il giudice del gravame li ha disattesi. Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; la deduzione che ricalchi la doglianza rivolta al giudice d’appello, omettendo il confronto con la risposta motivazionale di questi, esula dalla struttura del giudizio di cassazione. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento della somma a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., salvo che la parte non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31 ottobre 2025, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per il porto in luogo pubblico di una pluralità di armi clandestine e per la ricettazione di un’autovettura e della relativa carta di circolazione, determinandola in anni cinque di reclusione, con conferma della multa già irrogata.
Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi: con il primo ha lamentato un vizio di motivazione, per non essere stata considerata, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, l’inefficienza di una delle armi; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 648 cod. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen., per l’inadeguato scrutinio dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione e per l’erronea configurazione di due reati anziché di uno solo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi proposti costituiscono, per la Corte, la mera riproposizione delle censure già svolte in sede di gravame, senza alcun elemento di novità, e risultano già scrutinati dal giudice territoriale con motivazione ampia e non manifestamente illogica.
Quanto al primo motivo, il giudice di legittimità ha rilevato che la Corte d’appello aveva dato conto dell’inefficienza di una delle armi e aveva sottolineato la congruità della pena inflitta in ragione delle altre armi detenute e dei profili personologici dell’imputato. Analogamente, la Corte territoriale aveva esaminato il profilo della dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo e quello della duplicità delle condotte di ricettazione, con argomentazioni congrue e non contraddittorie, che il ricorrente si è limitato a confutare in modo del tutto generico.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, costituisce motivo di aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (in motivazione, Sez. VI n. 13449 del 12.02.2014, Kasem, Rv. 259456-01).
È stata inoltre ribadita la regola per cui la riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato integra causa di genericità del motivo: la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre la deduzione che riproponga la censura presentata al giudice d’appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata esula, per ciò solo, dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. V n. 28011 del 2013; Sez. VI n. 22445 del 2009; Sez. V n. 11933 del 2005; Sez. IV n. 15497 del 2002; Sez. V n. 2896 del 1999).
All’inammissibilità del ricorso la Corte ha fatto conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevando l’assenza di elementi dai quali desumere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso