Revocazione della confisca di prevenzione e fattispecie aperta senza nuovo merito (Cass. pen. Sez. I n. 14437 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la revocazione della confisca disciplinata dall’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 costituisce una “fattispecie aperta” che legittima il ricorso all’istituto solo in presenza di ipotesi diverse e innominate rispetto a quelle tipizzate dal comma 1, purché idonee a dimostrare, per fatti sopravvenuti, la carenza originaria dei presupposti applicativi della misura ablativa. Tale disposizione non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio di merito o di legittimità su elementi di fatto già esaminati nei giudizi di impugnazione ordinaria. La lettura “tassativizzante” della categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, che ha recepito il diritto vivente, e non comporta l’invalidità delle misure già adottate quando sia stata accertata l’appartenenza del proposto anche alla categoria di cui alla lett. b).
Il Fatto
Con decreto del 10 marzo 2020, la Corte d’appello di Roma aveva disposto la confisca di prevenzione di numerosi beni, tra cui il capitale sociale e i compendi aziendali di alcune società, nella disponibilità di un soggetto ritenuto pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, in quanto vivente abitualmente con i proventi di attività delittuose, e della madre, terza interessata, ritenuta interposta fittizia. Il provvedimento si fondava su condotte di evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e reimpiego di profitti illeciti, anche all’estero.
Avverso il successivo decreto del 22 luglio 2025, con cui la Corte d’appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, il proposto e la terza interessata hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. I ricorrenti lamentavano, in particolare, il difetto di motivazione in ordine all’applicabilità del comma 1 dell’art. 28 citato, la violazione del principio di legalità per l’applicazione retroattiva dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 e l’asserita arbitrarietà dell’interferenza nel diritto di proprietà, nonché la mancata considerazione di redditi leciti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che la sentenza delle Sezioni Unite n. 3513 del 2022 non ha affatto interpretato il comma 2 dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 in senso estensivo, tale da ricomprendere qualsiasi ipotesi di difetto originario dei presupposti della confisca. Al contrario, ha precisato che la disposizione individua ipotesi diverse e innominate rispetto a quelle del comma 1, ma pur sempre condizionate alla dimostrazione, attraverso fatti sopravvenuti, della carenza originaria dei presupposti. Ne consegue che la revocazione non può trasformarsi in un nuovo grado di giudizio su elementi già vagliati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 era preesistente al decreto di confisca e non costituiva pertanto un fatto nuovo. Ha inoltre richiamato il proprio consolidato orientamento, in virtù del quale la pronuncia del giudice delle leggi non ha determinato l’invalidità delle misure disposte nei confronti dei c.d. pericolosi generici, a condizione che il giudice abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, l’abitualità dei delitti commessi e la significatività dei relativi profitti. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato aveva correttamente evidenziato l’abitualità delle condotte delittuose e lo squilibrio tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato.
La Corte ha infine respinto i motivi della terza interessata, ritenendoli generici e aspecifici. Ha osservato che alcuna sopravvenienza era stata allegata per superare la presunzione relativa di disponibilità dei beni in capo al proposto ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, né era stata fornita prova concreta dell’esistenza di componenti leciti del patrimonio, tale da consentirne lo scorporo da quanto ritenuto illecito, data l’inscindibile commistione tra capitali leciti e illeciti all’interno delle società confiscate. Ha, quindi, rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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