Danneggiamento di vetrina di bar e aggravante della pubblica fede (Cass. pen. Sez. VI n. 26234 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danneggiamento aggravato ai sensi degli artt. 635 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la nozione di cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede non è definita dalla legge, ma è rimessa a regole di comune esperienza. L’accertamento dell’aggravante dipende dalla verifica in concreto dell’impossibilità per il titolare del bene di esercitare una vigilanza continua e diretta sul bene stesso. Quando la cosa sia custodita personalmente dal proprietario, l’aggravante non è configurabile, salvo prova contraria, poiché deve presumersi che costui, con la diligenza del caso, sia in grado di impedire l’evento dannoso. Il danneggiamento della vetrina di un esercizio commerciale integra l’aggravante quando il titolare, impegnato all’interno del locale, non possa sorvegliare costantemente il bene, risultando irrilevante la presenza della persona offesa al momento dell’azione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il danneggiamento della vetrina di un bar, per lesioni personali ai danni di avventori e di un barista, per resistenza a pubblici ufficiali e per lesioni a un agente di polizia, fatti commessi nel 2017, con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena; quella sentenza era stata però annullata dalla Cassazione per motivi processuali, legati alla mancata disamina delle conclusioni scritte depositate dalla difesa per l’udienza di appello svoltasi con la normativa emergenziale Covid-19.

Il difensore propone nuovo ricorso deducendo tre motivi: l’insussistenza dell’aggravante della pubblica fede rispetto alla vetrina di un bar; la carenza di legittimazione del querelante, che si era qualificato titolare del bar senza indicare la fonte dei propri poteri di rappresentanza; l’illegittimità dell’applicazione della recidiva e della dichiarazione di delinquenza abituale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, ritenendolo infondato, muovendo dal rilievo che l’art. 635 cod. pen. rinvia all’art. 625, n. 7, cod. pen. per delimitare l’area dell’incriminazione, poiché dopo la depenalizzazione operata con il d.l. n. 53 del 2019, convertito con legge n. 77 del 2019, il danneggiamento è reato solo per le cose specificate o in presenza di determinate condizioni e modalità. Il d.lgs. n. 31 del 2024 ha poi introdotto la procedibilità a querela per il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, equiparandolo al furto aggravato dalla stessa circostanza.

Il passaggio centrale riguarda la nozione di cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede: la legge non la definisce, rimettendola a regole di comune esperienza, sicché la verifica dipende dalle modalità del fatto concreto e dalle ordinarie regole di prudenza. La Corte richiama la Sez. 5, n. 38900 del 14.06.2019, che riconosce l’aggravante per gli oggetti lasciati nell’abitacolo di un’auto parcheggiata, ma non rispetto a cautele agevolmente adottabili, la cui omissione è frutto di mera distrazione.

Per il danneggiamento, l’aggravante va adattata alla diversità della fattispecie, che non attiene alla sottrazione ma alla distruzione o al deterioramento della cosa. La Corte richiama la Sez. 2, n. 5251 del 15.01.2019, che l’ha esclusa per il danneggiamento di parti di un’auto compiuto alla presenza del proprietario, e la Sez. 2, n. 37889 del 22.09.2010, secondo cui l’aggravante non è configurabile quando la cosa sia custodita personalmente dal titolare.

Quanto alla vetrina di un esercizio commerciale, la Corte osserva che il apparente contrasto giurisprudenziale non attiene alla nozione astratta, ma alle peculiari circostanze del caso concreto. L’aggravante è stata esclusa dalla Sez. 2, n. 27050 del 12.04.2023 nel caso di vetrata sotto la vigilanza diretta del personale, e riconosciuta dalla Sez. 2, n. 42023 del 19.06.2019, valorizzando l’impossibilità del titolare di esercitare una vigilanza continuativa.

Alla stregua di tale approccio fattuale, la Corte ritiene l’aggravante sussistente nel caso concreto: la saracinesca era stata abbassata solo per impedire l’accesso al locale e non proteggeva la vetrata, rimasta esposta attraverso un’inferriata a maglie larghe, né sussisteva un controllo continuo da parte di addetti o del titolare, impegnato all’interno. Osserva inoltre che, anche esclusa l’aggravante, le modalità del danneggiamento avrebbero integrato il danneggiamento con violenza alla persona o minaccia, con esiti sostanzialmente equivalenti sotto il profilo della comune procedibilità a querela.

Gli altri motivi sono dichiarati manifestamente infondati. Sulla legittimazione del querelante, la Corte richiama la Sez. 2, n. 35192 del 02.07.2013, secondo cui la sola qualificazione di titolare è sufficiente, non essendo richiesta l’allegazione degli atti societari. I motivi su recidiva e delinquenza abituale sono giudicati generici, perché reiterativi di una motivazione adeguata. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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