Pene sostitutive richiedibili con le conclusioni scritte nel rito cartolare (Cass. pen. Sez. 3 n. 17122 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato nelle forme c.d. cartolari ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., per i processi già definiti in primo grado e pendenti in appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, può essere validamente avanzata con le conclusioni scritte trasmesse via p.e.c. entro il termine di cinque giorni antecedenti l’udienza, senza che operi il principio devolutivo. L’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, ispirato alla massima estensione della disciplina più favorevole, costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale del rito cartolare, che non richiama il limite dell’art. 597 cod. proc. pen. È pertanto nulla la sentenza di appello che ometta di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva tempestivamente formulata.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva confermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero e rideterminato la pena in tre anni e sei mesi di reclusione. L’imputato, nella qualità di fornitore, aveva detenuto, trasportato e venduto casse di tabacco lavorato estero per un peso complessivo superiore a dieci chilogrammi convenzionali.
Avverso la sentenza d’appello veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’omessa risposta alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, formulata con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. per l’udienza del 22 febbraio 2024, poi rinviata; e la erronea interpretazione del termine “scatole” intercettato, riferito a “casse” di tabacco anziché a “stecche” di sigarette.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto dichiarato infondate le censure relative al significato del termine “scatole”, richiamando il principio per cui l’interpretazione del linguaggio intercettato costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito. La valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta immune da vizi logici, essendo basata su un esame complessivo delle conversazioni che rivelava l’oggetto delle cessioni in “casse” di tabacco da dieci chilogrammi, coerente con l’entità dei guadagni discussi, piuttosto che la lettura parcellizzata proposta dalla difesa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha premesso che l’imputato poteva richiedere in appello l’applicazione delle disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, ai sensi dell’art. 95 dello stesso decreto, attesa la pendenza del processo in grado di appello alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Ha poi precisato che il giudizio di appello era regolato dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, non essendo applicabile l’art. 598-bis cod. proc. pen. nel testo novellato dal d.lgs. n. 31/2024.
La questione decisiva concerneva la possibilità di formulare la richiesta di pene sostitutive con le conclusioni scritte, nel rito c.d. cartolare. La Corte ha aderito all’orientamento che ritiene tale richiesta tempestiva se avanzata con le conclusioni trasmesse via p.e.c. entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza. L’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 è stato interpretato come norma speciale, volta a favorire la massima applicazione della disciplina più favorevole, che non richiama il principio devolutivo né pone preclusioni diverse da quelle espressamente previste per il giudizio di cassazione.
Tale soluzione è stata reputata coerente con l’art. 2, quarto comma, cod. pen., che impone l’applicazione della legge sopravvenuta più favorevole indipendentemente dall’effetto devolutivo. L’omessa pronuncia sulla richiesta di pena sostitutiva ha pertanto determinato l’annullamento della sentenza limitatamente alla relativa statuizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, la quale dovrà valutare anche la sussistenza di cause ostative, in particolare la libertà vigilata di cui all’art. 59 legge n. 689/1981, applicabile solo previo accertamento della pericolosità sociale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti