Omessa riduzione rito abbreviato nell’aumento continuazione annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 5 n. 13132 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, allorché il giudice di appello ridetermini la pena per il reato satellite già giudicato con il rito abbreviato, è onere del giudicante specificare se l’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. sia stato quantificato applicando la riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. L’omessa indicazione del criterio di calcolo adottato, in assenza di elementi dai quali desumere se la diminuente sia stata operata a monte o a valle, determina l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, per consentire una nuova determinazione della pena che espliciti il percorso logico seguito.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, con sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il delitto di furto in abitazione alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previa riduzione per la scelta del rito.
La Corte di appello di Milano, qualificata la recidiva come non reiterata e riconosciuta la continuazione tra il reato di cui alla regiudicanda e quelli giudicati con sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, aveva rideterminato la pena complessiva in anni 7 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, applicando un aumento di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa a titolo di continuazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 442 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice di appello, nel rideterminare la pena in esito al riconoscimento della continuazione, avrebbe omesso di applicare la riduzione per il rito abbreviato all’aumento per il reato satellite.
La Corte di cassazione ha rilevato che la questione concerne la corretta determinazione della pena e, in particolare, la verifica se il giudice di appello abbia applicato la diminuente premiale nel quantificare l’aumento per il reato satellite, anch’esso giudicato con il medesimo rito speciale.
La sentenza impugnata ha determinato l’aumento in anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa, senza specificare se tale quantificazione fosse già il risultato dell’applicazione della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. ovvero se la stessa fosse stata del tutto omessa. L’assenza di ogni indicazione sul punto non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito, né di stabilire se l’aumento sia stato determinato a monte e poi ridotto, oppure fissato direttamente al netto della diminuente.
Tale carenza motivazionale ha comportato l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del rinvio proceda a una nuova determinazione della pena esplicitando il criterio di calcolo adottato anche con riferimento alla riduzione premiale. La Corte ha pertanto disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
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Nota della Redazione
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