Estinzione del reato per prescrizione antecedente all’inammissibilità in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 4430 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il termine massimo di prescrizione del reato maturi in un momento antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, il giudice di legittimità, investito del ricorso avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello, deve rilevare d’ufficio la causa di estinzione del reato e disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L’estinzione del reato per prescrizione, essendo intervenuta prima della decisione del giudice di secondo grado, priva di effetti la declaratoria di inammissibilità e impone l’annullamento della sentenza, non essendo necessario il rinvio per la rinnovazione del giudizio, ormai improcedibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 21/09/2018, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.. Avverso tale decisione, la difesa aveva proposto appello, deducendo, tra l’altro, l’omesso avviso del decreto di citazione a giudizio ai difensori di fiducia, sostenendo la nullità assoluta del procedimento per violazione del diritto di difesa. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 31/10/2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo il motivo non documentato in quanto mancante della nomina dei difensori in originale, disponendo l’esecuzione della sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel scrutinare il ricorso, ha rilevato preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato, assorbente rispetto ai motivi dedotti dal ricorrente. Ha osservato che, considerata la data di commissione del reato (31 ottobre 2015) e l’assenza di cause di sospensione, il termine massimo di prescrizione si era perfezionato in data 30 aprile 2023, quindi in un momento antecedente alla pronuncia della sentenza di appello del 31 ottobre 2024.
La Corte ha precisato che tale circostanza impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il reato deve ritenersi estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia del giudice di secondo grado. La declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata da un giudice che non aveva rilevato l’intervenuta estinzione del reato, non può avere alcun effetto, in quanto la causa di estinzione era già maturata.
La Suprema Corte ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, dando così seguito alla richiesta del Sostituto Procuratore Generale. La decisione conferma il principio per cui la rilevabilità d’ufficio della prescrizione, ormai maturata, prevale su qualsiasi questione processuale che non sia stata esaminata nel merito, in quanto l’esito del giudizio non può che essere quello di accertare l’estinzione del reato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.