Danneggiamento di bene destinato a pubblica utilità è procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 21209 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635, comma 2, cod. pen. è punibile a querela di parte, per effetto dell’ultimo comma della medesima disposizione, limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. Il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità resta invece procedibile d’ufficio, con la conseguenza che l’eventuale remissione tacita della querela è priva di rilievo e non giustifica alcuna declaratoria di improcedibilità. Tale assetto era già vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, che non ha innovato sul punto.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 25 novembre 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al contestato delitto di danneggiamento per essere il reato estinto per remissione tacita della querela. Si contestava di avere concorso nel danneggiamento di un defibrillatore installato sulla pubblica via, in un primo momento strattonando la colonnina di sostegno e poi colpendola a spallate fino a far cadere l’apparecchio. Il fatto risulta consumato il 25 dicembre 2021.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il ricorrente ha rilevato che il bene danneggiato era installato sulla pubblica via, destinato a servizio pubblico e a pubblica utilità, oltre che di proprietà comunale, con conseguente procedibilità d’ufficio del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il percorso argomentativo muove dalla lettura coordinata dell’art. 635, comma 2, cod. pen. e della norma richiamata dall’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., che contempla le cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e quelle destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
L’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen., nel testo vigente come modificato dal d.lgs. n. 31/2024, prevede la punibilità a querela nei casi di cui al primo comma e al secondo comma, numero 1), ma limitatamente ai fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede. Il tenore letterale della clausola restrittiva circoscrive dunque l’area della procedibilità a querela e lascia fuori da essa il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
La Corte osserva che, nel caso concreto, il defibrillatore installato sulla pubblica via a tutela della salute della popolazione era bene non solo esposto alla pubblica fede, ma anche per sua natura destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità. Da ciò deriva che il reato rimaneva procedibile di ufficio e che la remissione tacita della querela posta a fondamento della sentenza impugnata era del tutto irrilevante.
Il Collegio aggiunge, per completezza, che il fatto risulta commesso in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024. Anche all’epoca dei fatti, tuttavia, il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità era procedibile d’ufficio, con la conseguenza che nessun problema di successione di norme nel tempo si pone rispetto al principio affermato.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio.
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Nota della Redazione
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