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Confisca di prevenzione, casa in comproprietà: sulla destinazione del bene indiviso solo ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 13089 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, il provvedimento con cui il tribunale, quale giudice dell’esecuzione, decide, ex art. 48, comma 7-ter, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulle richieste di destinazione dei beni immobili indivisi è impugnabile, a norma dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., soltanto con ricorso per cassazione, per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ivi compresi i vizi motivazionali. (Fattispecie relativa a provvedimento di estensione della confisca all’intero immobile, disposta in ragione dell’indivisibilità del bene e della mancata dimostrazione di buona fede in capo al terzo comproprietario). (Rv. 289735-01)

Il Fatto

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (A.N.B.S.C.) aveva promosso incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Caltanissetta per ottenere l’estensione di una confisca di prevenzione a un immobile di cui la moglie del proposto era comproprietaria al 50%. All’esito di una perizia, il Tribunale aveva escluso la buona fede della comproprietaria e disposto l’acquisizione dell’intero immobile ai sensi dell’art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011.

Il proposto e la terza interessata hanno proposto appello, lamentando che l’estensione era stata motivata con il solo criterio dell’inscindibilità tra le unità immobiliari (una preesistente apertura poi murata), senza adeguata valutazione della perizia, della buona fede e della provenienza lecita del bene, pervenuto per via successoria e donativa; hanno invocato proporzionalità, ne bis in idem, irretroattività e la divisione del bene. La Corte di appello di Caltanissetta ha trasmesso gli atti alla Cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha chiesto, previa conversione dell’appello in ricorso, il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione chiarisce anzitutto il rimedio esperibile. L’art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che, per la destinazione dei beni indivisi confiscati, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuova incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., e che il tribunale, disposti gli accertamenti tecnici, adotti i provvedimenti per la divisione. La norma impone il previo contraddittorio con le parti, senza procedura de plano; l’ordinanza che ne deriva ha come unico rimedio il ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 30613 del 27/06/2025). Poiché quella norma non limita i motivi, sono deducibili anche i vizi di motivazione, come già affermato per le decisioni sui crediti dei terzi garantiti (Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015). Gli appelli sono riqualificati come ricorsi.

Nel merito, l’art. 48, comma 7-ter, contempla quattro esiti: la divisione del bene; l’assegnazione al partecipante in buona fede con conguaglio (senza necessità di quota maggioritaria né di accordo con l’Agenzia: Sez. 6, n. 21126 del 30/03/2023); la vendita o l’acquisizione per intero allo Stato con versamento agli altri comproprietari del valore stimato; l’acquisizione gratuita allo Stato se il partecipante non dimostra la propria buona fede. La buona fede richiede la prova dell’estraneità a qualsiasi collusione, o l’inconsapevolezza credibile delle attività del proposto, o un errore scusabile sulla situazione apparente (Sez. 1, n. 7567 del 27/01/2026). La sua mancata dimostrazione è elemento sufficiente per l’ultima soluzione.

La motivazione del Tribunale è giudicata incensurabile: la comproprietaria era già stata destinataria di confisca quale intestataria di beni e conti riconducibili al proposto; la perizia aveva accertato che la fusione tra le unità immobiliari era stata realizzata per eludere l’ablazione della metà già confiscata in via definitiva. Gli atti della consulenza di parte smentiscono la tesi di una provenienza autonoma: le unità provenivano dai genitori del proposto per donazione e vendita. I richiami a proporzionalità e ne bis in idem non sono pertinenti; l’irretroattività è infondata in radice, perché la confisca di prevenzione non ha natura sanzionatoria (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014; Corte cost. n. 24 del 2019; Corte EDU, Garofalo c. Italia del 21 gennaio 2025).

I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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