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Gratuito patrocinio: chi ignora la richiesta di integrazione del giudice non può rimediare in opposizione (Cass. pen. Sez. IV n. 12886 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non sussiste la possibilità, per la parte istante, di integrare la domanda mancante dei requisiti di ammissibilità ex art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, né è consentito al giudice sollecitare la parte a produrre documentazione integrativa o demandare accertamenti alla Guardia di Finanza, vigendo in materia il principio devolutivo. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della domanda, conseguendo al giudizio di insussistenza dei requisiti indispensabili ai fini della sua valutabilità, preclude ogni giudizio di merito e, per la sua natura di pronunzia in rito, comporta che la valutazione da effettuarsi nel giudizio di opposizione debba avvenire avuto riguardo alla medesima piattaforma conoscitiva a disposizione del giudice di “prime cure”). (Rv. 289724-01)

Il Fatto

Un imputato aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicando un nucleo familiare di tre persone e autocertificando redditi imponibili di circa 8.400 euro per il 2022 e 7.600 euro per il 2023, con allegati i modelli ISEE. Il giudice del Tribunale di Palermo, ritenendo il reddito inverosimile rispetto al sostentamento del nucleo, aveva ordinato ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 di integrare l’istanza indicando i redditi di tutti i componenti, anche da lavoro irregolare, o di spiegare come la famiglia provvedesse ai bisogni primari.

Il richiedente aveva risposto che l’istanza era già completa e che il giudice avrebbe potuto trasmetterla alla Guardia di Finanza per gli accertamenti. Non essendo pervenuta alcuna integrazione, il giudice aveva “rigettato” l’istanza. Il giudice dell’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 ha confermato il provvedimento, rilevando che la trasmissione alla Guardia di Finanza è una mera facoltà e che la richiesta di integrazione non era irragionevole. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi di accertamento anziché chiedere integrazioni e che comunque il giudice dell’opposizione, per l’effetto devolutivo, avrebbe dovuto sollecitare la parte o disporre le verifiche. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione rigetta il ricorso. Sul primo profilo, ricorda che l’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 impone all’interessato, se il giudice lo richiede, di produrre a pena di inammissibilità la documentazione necessaria a verificare la veridicità di quanto dichiarato; l’art. 94, comma 1, consente, in caso di impossibilità, la dichiarazione sostitutiva. Come già affermato da Sez. 4, n. 36691 del 11/09/2025, l’istante non può sottrarsi adducendo l’irrilevanza della documentazione richiesta. Il primo giudice aveva nominalmente “rigettato” l’istanza, ma in sostanza ne aveva dichiarato l’inammissibilità per mancata ottemperanza.

Sul secondo profilo, la Corte distingue secondo l’oggetto dell’opposizione. L’opposizione ex art. 99 è un rimedio straordinario e atipico, ma rientra tra gli strumenti impugnatori e soggiace all’effetto devolutivo (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004). L’orientamento invocato dal ricorrente, secondo cui i poteri di sollecitazione e di accertamento si estendono all’opposizione (Sez. 4, n. 38008 del 09/06/2023), riguarda l’opposizione contro un rigetto nel merito, non contro una declaratoria di inammissibilità. Quest’ultima è una pronuncia in rito che sanziona un’istanza priva dei presupposti di legge e preclude ogni valutazione di merito: nel giudizio di opposizione la parte non può integrare la domanda né produrre i documenti richiesti, e il giudice non può sollecitarla o demandare accertamenti alla Guardia di Finanza, altrimenti la previsione di inammissibilità sarebbe vanificata. Il giudizio resta “cristallizzato” sulla piattaforma conoscitiva del primo giudice.

Il Collegio dà atto di precedenti di segno diverso (Sez. 4, n. 40208 del 07/11/2025; Sez. 4, n. 20633 del 17/05/2022), secondo cui la documentazione può essere prodotta anche in opposizione, ma ritiene che non si confrontino con la natura della declaratoria di inammissibilità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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