Ruolo di riscossore dei proventi prova la partecipazione all’associazione (Cass. pen. Sez. V n. 32271 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, e non il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. La stabilità del contributo apportato all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal tenore di poche conversazioni intercettate, indicative del tipo di rapporto esistente tra gli interlocutori, che i dialoghi denotano come preesistente e non legato alla circostanza. La consapevolezza della disponibilità di armi da parte degli associati può desumersi dall’intima correlazione tra l’associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. aveva applicato la misura custodiale carceraria nei confronti di un indagato per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il collegio territoriale ha valorizzato il cospicuo materiale probatorio e gli esiti delle numerose intercettazioni, ritenendo integrati i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che il contributo all’associazione sarebbe stato desunto da due sole intercettazioni e che la condotta sarebbe rimasta occasionale, con conseguente impossibilità di ritenere provato il coefficiente psicologico dell’aggravante.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente enunciato il limite del sindacato di legittimità: la censura sulla motivazione del riesame in ordine ai gravi indizi consente la sola verifica di adeguatezza logica e giuridica, non il controllo delle doglianze che prospettano una diversa valutazione delle risultanze già esaminate, richiamando Sez. 2 n. 27866 del 17.06.2019. Su questa base il motivo è stato ritenuto generico.

Il Tribunale, infatti, non si è limitato a citare i dialoghi, ma ha delineato il ruolo partecipativo del ricorrente. Ha evidenziato la sua presenza in un incontro nel luogo di ritrovo dei partecipi, anche apicali, dell’associazione, e il tenore delle conversazioni: le lamentele per i pagamenti non corrisposti da un debitore, l’invito a essere più duro nei suoi confronti, la discussione sulla chiusura di un conto e la riscossione di proventi da altri pusher.

Particolarmente significativa è stata considerata la richiesta di autorizzazione rivolta ai vertici per intervenire con le maniere forti nei confronti dei debitori: la legittimazione formale nelle riscossioni forzate conferma la struttura gerarchica del sodalizio. Il collegio ha quindi qualificato il contributo come stabile, consistente nel garantire, quale emissario del vertice e del sodale, la riscossione delle somme periodiche dovute all’associazione dai pusher, oltre alla partecipazione personale a operazioni di cessione.

La Corte ha respinto l’argomento della mancanza di ulteriori risultanze investigative, osservando che la proiezione temporale di una condotta può desumersi anche dal tenore di poche conversazioni, rivelatrici di un rapporto preesistente e non occasionale. Quanto all’aggravante del carattere armato di cui all’art. 74, comma quarto, d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale ha argomentato sulla consapevolezza della notoria disponibilità di armi in capo al sodalizio mafioso.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Essendo causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dall’atto impugnatorio, è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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