Sequestro all’associazione sportiva “finta impresa”: il riesame deve motivare su indizi e dolo (Cass. pen. Sez. VI n. 13032 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari reali, il Tribunale del riesame, pur non potendo procedere all’accertamento di merito, né esercitare il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo. (Rv. 289778-02)
In tema di impugnazioni cautelari reali, l’omessa trasmissione al Tribunale del riesame, ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari non determina la perdita di efficacia del provvedimento impugnato, nel caso in cui tali verbali non abbiano formato oggetto di valutazione da parte del giudice che ha disposto la misura. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, da parte del Tribunale, dell’eccezione di perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso, per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., nei confronti del legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, sul rilievo che le dichiarazioni dei tesserati non erano state trasmesse neppure al giudice che aveva adottato il provvedimento). (Rv. 289778-01)
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto il sequestro preventivo, fino a circa 165.000 euro, dei saldi bancari e dei beni della legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, indagata per due delitti di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.): secondo l’accusa, aveva falsamente attestato la natura dilettantistica di un ente che svolgeva in realtà attività di impresa commerciale, ottenendo contributi pubblici. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’istanza.
La difesa ha proposto ricorso con tre motivi: omessa motivazione sul periculum in mora; perdita di efficacia del sequestro per mancata trasmissione al riesame dei verbali delle dichiarazioni dei tesserati; erronea valutazione del fumus commissi delicti e dell’elemento soggettivo. Il Procuratore generale ha chiesto la perdita di efficacia del decreto o, in subordine, l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione respinge l’eccezione di rito. L’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. impone di trasmettere al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento; la mancata trasmissione, per il rinvio all’art. 309, comma 10, comporta la perdita di efficacia della misura. Ma gli atti da trasmettere sono quelli posti a base della misura, per creare una piattaforma conoscitiva comune tra giudice della cautela, riesame e difesa. La caducazione si verifica solo se gli atti non trasmessi sono stati determinanti, e spetta all’indagato indicarne le ragioni (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018; Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015). Qui i verbali dei tesserati non erano stati trasmessi nemmeno al giudice per le indagini preliminari, che aveva deciso sugli atti della Guardia di finanza.
È invece fondato il motivo sul fumus. Il giudice del sequestro non può limitarsi alla verifica astratta della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma deve accertare concreti elementi di fatto, almeno indiziari, che colleghino l’evento alla condotta dell’indagato, pur senza la gravità richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024), e deve spiegare perché gli elementi difensivi non sono rilevanti (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017). Il Tribunale non ha rispettato questi principi: a prescindere dalle carenze organizzative e gestionali dell’associazione, che non rilevano ai fini del reato, gli indici usati per ritenere che dietro lo schermo associativo si celasse un’impresa individuale con fini di lucro non hanno carattere di univocità.
Il riesame, pur senza accertare il merito, deve inoltre operare un controllo non cartolare anche sull’eventuale difetto dell’elemento soggettivo di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014). Anche questa valutazione è stata solo apparente, senza verificare la destinazione dei contributi (ad attività personali dell’indagata o alla gestione sportiva). L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia per nuovo giudizio sul fumus commissi delicti, con assorbimento della censura sul periculum.
Nota della Redazione
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