Confisca di prevenzione e perequazione reddituale: basta la correlazione temporale (Cass. pen. Sez. VI n. 11680 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione argomentata sull’inadeguatezza reddituale del proposto, non è richiesta la dimostrazione della correlazione derivativa tra condotta illecita, profitti e investimenti attinti dall’azione di prevenzione. È sufficiente il riscontro della correlazione temporale tra i fatti espressione della pericolosità sociale e i momenti di acquisizione delle utilità da ablare. La definitività del giudizio di pericolosità, per il tipo di condotta apprezzata, presuppone la predominanza dei ricavi criminali rispetto alle lecite capacità di mantenimento del proposto. In sede di legittimità sono estranee ai vizi deducibili le censure che prospettino la manifesta illogicità della decisione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto da questa Corte, confermava la sorveglianza speciale applicata dal Tribunale di Salerno al proposto, ritenuto abitualmente dedito a traffici illeciti di matrice lucro genetica per più fatti di reato sanzionati ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 2000 al 2010. Confermava altresì, in parte, la confisca di diverse utilità — unità immobiliari, un’attività d’impresa per il commercio di prodotti del tabacco e alcuni veicoli — formalmente intestate alla sorella del proposto, disponendo la restituzione dei soli veicoli.

Proponevano ricorso per cassazione il proposto e la terza interessata, deducendo la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e l’assoluta assenza di motivazione su snodi essenziali: i flussi finanziari illeciti veicolati negli acquisti, le disponibilità finanziarie garantite da buoni postali e da somme ricevute da terzi, le pregresse capacità reddituali, e l’asserita illogicità del trattamento differenziato riservato a un immobile rispetto a un autoveicolo.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge i ricorsi, muovendo dal rilievo inerente alla pretesa carenza argomentativa sulla provvista finanziaria garantita dalle situazioni illecite. Il ricorso presuppone una necessaria dimostrazione della correlazione derivativa tra la condotta illecita sintomatica della pericolosità, i profitti e gli investimenti: assunto distonico rispetto a una confisca di prevenzione argomentata, come nel caso, sul presupposto della inadeguata perequazione reddituale del proposto.

In tale ipotesi non occorre la stretta conseguenzialità tra i momenti di verifica, bastando il semplice riscontro della correlazione temporale tra fatti espressione della pericolosità sociale e momenti di acquisizione delle utilità da ablare. Il tipo di condotta criminale valorizzata, oltre a essere ontologicamente foriera di proventi illeciti, risulta anche fonte concreta di guadagni ingenti; conclusione sostenuta dalla definitività del giudizio di pericolosità, che per il tipo prescelto presuppone la predominanza dei ricavi criminali rispetto alle lecite capacità di mantenimento, e confermata dal confronto tra capacità reddituali modeste, ai limiti dell’indigenza, e gli investimenti effettuati.

Quanto alle singole utilità, le censure sulla provvista garantita da buoni postali, da somme ricevute da terzi e da redditi anteriori al 2000 sono connotate da genericità: non se ne precisa l’ammontare, né si evoca il substrato probatorio pretermesso. La deduzione sull’acquisto del bene e sulla sua fittizia rivendita è smentita dai giudici di merito. La censura sull’immobile di via Atrizzi, oltre alla genericità, al più dà corpo a una ipotesi di manifesta illogicità, estranea ai vizi prospettabili in sede di legittimità nella materia.

Sull’impresa individuale di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, il ricorso è aspecifico: il pagamento della licenza in contanti, prima del rogito, alla presenza del proposto, corrobora l’idea della provenienza delle somme dalla disponibilità illecita, confermando la sistematica utilizzazione della sorella quale schermo formale. Anche sul prelievo asseritamente operato dalla terza interessata manca la puntuale indicazione probatoria, restando la prospettazione in ambiti di mera valenza congetturale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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