Revoca della condanna e procedibilità a querela sopravvenuta: no alla abolitio criminis (Cass. pen. Sez. I n. 33743 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., la modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d’ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa. Il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di abolitio criminis. L’art. 2 cod. pen., al quarto comma, esclude la propria applicabilità quando sia già intervenuta una sentenza irrevocabile, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non può rilevare in sede esecutiva la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di revoca di alcune condanne per furto aggravato, avanzata sul presupposto della intervenuta modifica legislativa recata dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022. Per effetto di tale novella, a decorrere dal 30 dicembre 2022, alcune fattispecie di furto aggravato richiedono la querela della persona offesa e non sono più procedibili d’ufficio.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2 cod. pen., per omessa applicazione della legge sopravvenuta più favorevole, assumendo che le querele non fossero mai state presentate. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la novella del 2022 ha effettivamente sostituito il terzo comma dell’art. 624 cod. pen., rendendo punibili a querela i furti per cui la ricorrente era stata più volte condannata con sentenze divenute definitive prima della novella stessa. Il tema è dunque quello della incidenza del nuovo regime di procedibilità sui giudicati già formatisi.

Il collegio richiama il principio più volte affermato dalla stessa Sezione, secondo cui la modifica legislativa che renda a querela un reato prima procedibile d’ufficio non costituisce causa di revoca ex art. 673 cod. proc. pen.. Il regime di procedibilità, si osserva, non è elemento costitutivo della fattispecie: da ciò l’idoneità della sua modifica a produrre abolitio criminis è esclusa.

Il ricorso non si confronta con l’orientamento espresso in materia di art. 2 cod. pen. con riguardo alle modifiche del regime di procedibilità. La Corte riconosce che esistono pronunce sull’applicabilità retroattiva delle disposizioni favorevoli, ma rileva che tale indirizzo è stato elaborato con riferimento a rapporti processuali pendenti in sede di cognizione, per reati commessi in data antecedente, e non è riferibile alla fase di esecuzione.

Dirimente è la clausola di esclusione contenuta nel quarto comma dell’art. 2 cod. pen., là dove essa preclude l’applicazione della legge più favorevole quando sia già intervenuta una sentenza irrevocabile. In termini conformi si sono espresse le Sezioni Unite n. 40150 del 21.06.2018 (Salatino), che hanno escluso la possibilità per il giudice dell’esecuzione di revocare la condanna rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità. Il sopravvenuto regime a querela, non integrando un elemento costitutivo della fattispecie penale, non è idoneo a prevalere sul giudicato.

Il motivo, che non si confronta con tali principi, è dunque manifestamente infondato. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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