Sequestro preventivo, il riesame deve valutare in concreto le risultanze processuali (Cass. pen. Sez. V n. 154 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame non può limitarsi alla verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Egli è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo. Ove il provvedimento non contenga tale valutazione, comprese le confutazioni degli indagati influenti sulla configurabilità del fumus commissi delicti, esso è illegittimo e deve essere annullato. La motivazione deve dimostrare la congruenza dell’ipotesi di reato rispetto ai fatti, a maggior ragione quando la fattispecie coinvolge aspetti civilistici che possono fare la differenza.

Il Fatto

Il difensore di un indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., avente ad oggetto un immobile, in relazione ai reati di cui agli artt. 614 e 633 cod. pen.

Il ricorrente deduce l’errata applicazione dell’art. 633 cod. pen. sotto il profilo dell’arbitrarietà dell’accesso, avvenuto con il consenso della proprietaria, e richiama gli artt. 1803, 1809 e 1810 cod. civ. sul comodato. Con il secondo motivo contesta l’individuazione del titolare dello ius excludendi in capo al proprietario anziché all’occupante, richiamando una pronuncia di questa Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, già affermato in sede di legittimità, secondo cui nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice — anche quello del riesame — non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti, ma deve tener conto in modo puntuale e coerente delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Richiama sul punto Sez. 5, n. 49596 del 16.09.2014, Sez. 6, n. 49478 del 21.10.2015, Sez. 3, n. 8152 del 12.12.2023 e, in particolare, Sez. 4, n. 20341 del 03.04.2024.

Il giudice è inoltre tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur senza che il compendio debba assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. Il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti dell’art. 325 cod. proc. pen., ma in tale nozione rientra anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente.

Nel caso scrutinio, il provvedimento impugnato — pur a fronte di specifici rilievi difensivi — si è limitato a rimarcare l’astratta configurabilità dei reati, facendo leva su circostanze seriamente contestate. Il Tribunale ha incentrato il fumus sul fatto che la successiva permanenza nell’immobile, proseguita invito domino, integrerebbe i reati contestati, laddove l’unica circostanza certa, su cui si fonda la stessa motivazione, risulta il cambio della serratura ascritto dal medesimo Tribunale a un soggetto diverso dal ricorrente.

Analogo difetto motivazionale è ravvisabile con riguardo al periculum in mora, non essendo chiaro se l’immobile fosse ancora abitato dal ricorrente. Il provvedimento deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame, affinché proceda ad una effettiva disamina di tutti gli elementi, valutando anche l’incidenza dei profili civilistici rispetto alle fattispecie ipotizzate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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