Rinnovo misura cautelare dal GIP e insussistenza del conflitto di competenza (Cass. pen. Sez. 1 n. 19854 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, indicato come competente per territorio ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. dal giudice che ha emesso la misura cautelare dichiarandosi incompetente, anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., applichi comunque una misura cautelare richiesta dal pubblico ministero. In tal caso, è lo stesso compimento dell’atto che esclude una situazione di stallo del procedimento, determinando l’effetto definitorio del procedimento cautelare. La misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia. Il conflitto, soltanto potenziale fino all’adozione del secondo provvedimento cautelare, non è più sussistente nel momento in cui viene sollevato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva convalidato il sequestro preventivo di urgenza di una somma di denaro nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, disponendo contestualmente il sequestro e dichiarando la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri, con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto nuovamente il sequestro del medesimo oggetto; subito dopo, aveva sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che i fatti commessi nel perimetro dell’aeroporto di Ciampino rientrassero nella competenza del Tribunale di Roma.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il conflitto insussistente, fondando la decisione sull’effetto prodotto dal provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, la cui competenza era stata evocata dalla precedente ordinanza del Tribunale di Roma.
Richiamato il meccanismo di cui all’art. 27 cod. proc. pen., il Collegio ha evidenziato che la misura cautelare cessa di avere effetto se, entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione, il giudice individuato come competente non provvede a emettere il provvedimento cautelare. Nel caso di specie, il giudice di Velletri non aveva ricusato la competenza, ma aveva replicato l’emissione della misura, definendo così il procedimento cautelare: il successivo conflitto, soltanto potenziale, non era più configurabile.
La Corte ha aderito all’orientamento di legittimità per il quale l’adozione della misura cautelare da parte del giudice indicato come competente esclude lo stallo del procedimento, ed ha dato atto dell’esistenza di un diverso indirizzo, che aveva invece ritenuto ammissibile il conflitto in caso di ordinanza cautelare resa contestualmente alla declinatoria di competenza.
La questione, rimessa alle Sezioni Unite, è stata decisa con la seguente soluzione: “Il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia”. Tale approdo ha imposto la declaratoria di insussistenza del conflitto, senza necessità di esaminare la questione di competenza territoriale sollevata dal giudice di Velletri, con conseguente restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.
Nota della Redazione
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