Competenza del giudice dell’esecuzione: prevale il criterio cronologico (Cass. pen. Sez. 1 n. 19852 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione si radica al momento della presentazione dell’istanza e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altre sentenze, in ossequio alla perpetuatio iurisdictionis. Quando nei confronti della stessa persona siano stati pronunziati più provvedimenti eseguibili, la competenza a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se relativa ad un unico e diverso titolo esecutivo o se la sentenza non è direttamente coinvolta nella delibazione della questione, appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, adito con istanza di applicazione della continuazione presentata il 1° agosto 2023, ha declinato la propria competenza, ritenendo che, non rientrando tra i titoli oggetto della domanda la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, il criterio dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. non fosse applicabile. Ha pertanto trasmesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ritenuto unico giudice legittimato a valutare l’istanza. Il giudice napoletano, non condividendo tale impostazione, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato ammissibile il conflitto, ravvisando una situazione di stasi processuale insuperabile se non con il proprio intervento risolutore. Nel merito, ha escluso che la competenza possa essere determinata dal fatto che la questione riguardi uno solo dei titoli esecutivi, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze deve essere necessariamente unitaria e fare capo a un unico giudice, in applicazione del criterio oggettivo-cronologico introdotto dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen..
La Corte ha precisato che il criterio in parola opera anche quando il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia una sentenza di proscioglimento, purché idonea a produrre effetti in executivis, e che rilevano tutti i provvedimenti suscettibili di determinare un incidente di esecuzione, ivi compresi quelli non iscritti nel casellario giudiziale ma contenenti statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell’esecuzione.
Applicando tali principi al caso di specie, la S.C. ha individuato nella sentenza del Tribunale di Siracusa, divenuta irrevocabile in data 1° aprile 2023, il provvedimento eseguibile ultimo nel tempo rispetto alla presentazione dell’istanza. Tale circostanza è stata ritenuta dirimente, in forza della perpetuatio iurisdictionis, senza che assumano rilievo le dedotte controindicazioni relative alla natura monocratica del giudice o alla qualità di giudice onorario della persona fisica che lo compone, trattandosi di profili attinenti al riparto interno delle funzioni, demandato alle regole tabellari.
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Nota della Redazione
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