Momento consumativo dell’importazione di stupefacenti e sindacato di legittimità sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. III n. 9056 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, i gravi indizi di colpevolezza non richiedono la precisione e la concordanza proprie del giudizio di merito, essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Il sindacato di legittimità sul provvedimento del tribunale del riesame è circoscritto alla verifica della congruità e della logicità della motivazione, senza possibilità di una nuova valutazione del merito indiziario. In tema di importazione di sostanze stupefacenti, a prescindere dal contrasto giurisprudenziale circa il momento consumativo — se al perfezionarsi dell’accordo o all’acquisizione della disponibilità della sostanza —, non può configurarsi la gravità indiziaria quando gli elementi acquisiti non dimostrino la serietà e l’affidabilità della trattativa, mancando l’indicazione dei tratti essenziali dell’accordo ovvero la prova della disponibilità in territorio estero dello stupefacente o del controllo sulle operazioni di introduzione nello Stato.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio non aveva convalidato il fermo e rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, non ravvisando gravi indizi di colpevolezza per il reato di importazione di cocaina.
Il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, aveva invece accolto l’appello del Pubblico ministero, applicando la misura della custodia cautelare in carcere solo per il capo relativo all’organizzazione dell’importazione di cocaina, sospendendo l’esecuzione sino all’irrevocabilità del provvedimento. Contro tale decisione l’indagato ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente l’inammissibilità della memoria depositata dal Procuratore della Repubblica territoriale, ribadendo che nel giudizio di legittimità l’unico ufficio del Pubblico ministero legittimato a interloquire è la Procura generale presso la Corte di cassazione.
Nel merito, la Corte richiama la nozione di gravi indizi di colpevolezza, precisando che la loro valutazione non richiede i criteri di precisione e concordanza previsti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, il controllo è circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo dell’atto.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva la fondatezza delle censure relative alla gravità indiziaria per il reato di importazione. Il Tribunale del riesame non aveva indicato i tratti fondamentali dell’accordo, omettendo di chiarire gli elementi sulla materiale disponibilità dello stupefacente all’estero, sul narcotrafficante di riferimento o sulla gestione delle attività di trasferimento nel territorio nazionale.
La Corte sottolinea come le trattative intercorse non apparissero connotate da serietà ed affidabilità. Pur riconoscendo il contrasto giurisprudenziale sul momento consumativo del reato di importazione, la Corte ritiene che, quale che sia l’orientamento prescelto, gli elementi indiziari fossero insufficienti a integrare la gravità indiziaria necessaria per l’adozione della misura cautelare, non essendo emersi elementi univoci sulla conclusione di un accordo e sulla sua concreta realizzabilità.
L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio, con assorbimento delle ulteriori censure relative alle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
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