Continuazione tra concorso esterno e corruzione: serve la programmazione ab origine (Cass. pen. Sez. I n. 34991 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e i successivi reati-fine non può fondarsi sul mero dato della comune riferibilità dei fatti agli interessi del medesimo gruppo criminale. Occorre verificare, sulla base di specifici elementi di prova, che i diversi episodi costituissero espressione di una deliberazione unitaria originaria e non il risultato di autonome determinazioni maturate in relazione a esigenze contingenti. Il decorso del tempo tra le violazioni costituisce elemento decisivo: quanto più ampio è il lasso temporale, tanto più deve ritenersi improbabile la programmazione unitaria e predeterminata. Nel caso del concorrente esterno, privo di affectio societatis, l’esigenza di rigore nell’accertamento è ancora più stringente.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso la Corte d’appello di Napoli aveva accolto l’istanza di un condannato volta a riconoscere il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra due condanne: una per concorso esterno in associazione mafiosa, consumato fino al 2009, e una per fatti corruttivi commessi fino al 2015, in gran parte durante la detenzione iniziata nel 2014.

Due precedenti ordinanze avevano rigettato la medesima richiesta. Il giudice dell’esecuzione ha però ritenuto che una sentenza di annullamento con rinvio in tema di esigenze cautelari integrasse un elemento nuovo e che la vicenda corruttiva rappresentasse un epifenomeno del modo di intendere la politica dell’imputato, in continuità con il ruolo di referente del clan. Da qui il riconoscimento della continuazione e il corrispondente aumento di pena. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale e il condannato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui la continuazione esige la previsione ab origine dei reati successivi, programmati almeno nelle loro linee essenziali. Richiama Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui l’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono solo indici, insufficienti da soli a dimostrare l’unicità della deliberazione di fondo.

Sul punto il decorso del tempo assume rilievo determinante: in assenza di altri elementi, quanto più ampio è l’intervallo tra le violazioni, tanto più improbabile è la programmazione unitaria, come affermato da Sez. 2 n. 43745 del 03/10/2024.

La Corte affronta poi il rapporto tra reato associativo e reati-fine. Esso non va impostato in termini di compatibilità strutturale, ma risolto in una quaestio facti rimessa al giudice di merito. Restano però esclusi dall’unificazione i reati-fine conseguenti a circostanze contingenti od occasionali. La partecipazione al sodalizio non prova di per sé l’anticipata ideazione dei reati-fine.

Per il concorrente esterno l’esigenza di rigore è maggiore: egli non è stabilmente inserito nella struttura, è privo dell’affectio societatis e la sua responsabilità si fonda su un contributo concreto e causalmente rilevante. Se la giurisprudenza esclude che la stessa partecipazione dimostri l’anticipata ideazione, non v’è ragione di attribuire maggiore valenza alle condotte di un soggetto esterno, il cui rapporto con il sodalizio è occasionale.

Nel caso concreto, l’ordinanza ha confuso la continuazione con la generale inclinazione a delinquere e con l’attualità delle esigenze cautelari. Il carattere contingente delle condotte corruttive e la distanza temporale rispetto al concorso esterno, concluso nel 2009, eliminano in radice l’unificazione. Manca la prova che l’imputato avesse previsto l’arresto e la corruzione di agenti per rafforzare il clan: la finalità era ottenere condizioni detentive più favorevoli. L’annullamento è senza rinvio, con conseguente inammissibilità del ricorso del condannato per carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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