Misure alternative, prognosi favorevole e processo di revisione critica (Cass. pen. Sez. I n. 34995 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico non assumono rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo sia almeno avviato. Il tribunale di sorveglianza, anche in presenza di elementi positivi, può legittimamente reputare necessario un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l’attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni. Il vizio di contraddittorietà della motivazione è configurabile solo quando l’incompatibilità logica riguardi passi della stessa decisione o atti del medesimo processo, non il contrasto con una diversa decisione assunta in altra sede.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di cinque anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per estorsione consumata e tentata e per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, presentava istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 28 gennaio 2026, rigettava l’istanza per difetto di una prognosi favorevole, valorizzando i numerosi delitti commessi anche in epoca recente, i precedenti penali e di polizia, la commissione di reati dopo l’espiazione di una precedente pena in semidetenzione e il fallimento di due analoghe istanze risalenti al 2024 e al 2025.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo il travisamento del fatto e il contrasto con altri provvedimenti del medesimo ufficio, nonché la violazione dei criteri legali di concessione della misura. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sul travisamento del fatto. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse fondato il giudizio negativo su violazioni disciplinari in realtà non addebitabili a lui. La Corte rileva che l’ordinanza motiva il rigetto su altri elementi: la gravità dei reati per natura e modalità, la loro reiterazione fino al 2023, immediatamente prima della carcerazione, i precedenti e l’inefficacia riabilitativa della misura alternativa già concessa. Le violazioni disciplinari sono richiamate solo perché contenute in una relazione comportamentale, ma non figurano tra i fattori ritenuti rilevanti.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di affidamento in prova, non possono da soli assumere rilievo decisivo in senso negativo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica, essendo sufficiente che un siffatto processo sia almeno avviato (Sez. I n. 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258402). L’ordinanza si è conformata a tale principio, traendo la persistenza della pericolosità sociale soprattutto dal fatto che il ricorrente abbia ripreso a delinquere dopo aver beneficiato di una misura alternativa, comportamento logicamente ritenuto sintomatico della mancanza anche solo di un mero avvio del percorso di revisione.
Quanto al contrasto con altri provvedimenti del medesimo ufficio, la Corte ricorda che il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica con altro passo della stessa decisione o con atti del medesimo processo, non con una diversa decisione assunta in altra sede (Sez. III n. 4803 del 18.12.2024, dep. 2025, Rv. 287429; Sez. V n. 34643 del 08.05.2008, Rv. 240996). La diversa valutazione contenuta in altra ordinanza è pertanto irrilevante.
Infine, sul secondo motivo, la Corte osserva che il Tribunale ha tenuto conto del miglioramento della condotta e della partecipazione trattamentale, ma ha ritenuto prematura la misura, bilanciando gli elementi positivi con quelli negativi e valutandoli recessivi. Richiama il principio per cui, anche in presenza di elementi positivi, il tribunale può reputare necessario un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali (Sez. I n. 22443 del 17.01.2019, Rv. 276213). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.