Rendita catastale parco eolico, imbullonati e stima diretta (Cass. civ. Sez. V n. 22358 del 03.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rendita catastale dei parchi eolici, le pale e le turbine costituiscono componente strutturale ed essenziale della centrale elettrica e concorrono alla determinazione della rendita, non essendo configurabile la categoria E per i fabbricati destinati ad uso industriale. La disciplina sugli imbullonati introdotta dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 opera solo per le annualità successive al 2016, non essendo consentita alcuna applicazione retroattiva. Ai fini della stima diretta, l’art. 10 del r.d.l. n. 652/1939 impone di considerare lo stato attuale delle unità immobiliari e il deprezzamento per vetustà e obsolescenza tecnica, la cui misura va commisurata alla tipologia delle singole parti dell’impianto e alla data di costruzione rispetto al biennio censuario 1988-89.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva accolto l’appello proposto da una società titolare di un parco eolico, riformando la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnazione degli avvisi di accertamento catastale notificati dall’Agenzia delle entrate. La rettifica riguardava la rendita attribuita alle torri di aerogenerazione destinate alla produzione di energia elettrica, ricondotte alla categoria catastale D.

Avverso la decisione di secondo grado l’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida, con assorbimento del primo. Il motivo censura la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per avere il giudice di appello esteso la disciplina sugli imbullonati al periodo anteriore al 1° gennaio 2016, in contrasto con la lettera della legge.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui i parchi eolici, in quanto centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria D/1-Opificio e le pale eoliche devono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come le turbine di una centrale idroelettrica, costituendo componente strutturale ed essenziale della centrale: senza di esse questa non sarebbe più qualificabile tale. Richiama Cass. n. 4028/2012, Cass. n. 24815/2014, Cass. n. 22551/2022 e Cass. n. 14042/2020.

Il d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito con l. n. 286 del 2006, stabilisce una intrinseca incompatibilità tra destinazione commerciale o industriale dell’immobile e classificabilità in categoria E, disponendo che l’immobile con autonoma funzionalità e redditualità debba essere collocato in un diverso gruppo. Solo per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo sono stati esclusi dalla stima diretta, secondo un criterio che privilegia la destinazione produttiva.

Tuttavia, nel caso di specie le annualità sono anteriori al 2015 e il legislatore ha espressamente escluso la retroattività della nuova disciplina. La Corte richiama Cass. n. 25784/2021. Ne consegue la fondatezza delle doglianze dell’Amministrazione, avendo il giudice di appello escluso dalla tassazione dotazioni meramente funzionali all’impianto produttivo.

Quanto al terzo motivo, la Corte ricorda che l’art. 10 del r.d.l. n. 652/1939 prevede la stima diretta per gli opifici e i fabbricati non raggruppabili in categorie. Le circolari MF nn. 14/2007 e 6/2012 distinguono procedimento diretto e indiretto, prevedendo per quest’ultimo il valore di costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell’unità immobiliare. Gli indirizzi operativi allegati alla nota AE del 14 marzo 2017 richiamano Cass. nn. 888 e 1476 del 2018. Il coefficiente di riduzione va commisurato alla tipologia delle singole parti dell’impianto, alla data di costruzione e al livello di deprezzamento. La vetustà va calcolata solo per immobili costruiti prima del biennio censuario 1988-89, secondo Cass. n. 13734/2025. La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, applicando i coefficienti a prescindere dalla data di realizzazione. Il secondo e il terzo motivo sono accolti, assorbito il primo, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *