Conflitto di interessi nel Molecular Tumor Board e test somatici (TAR Sicilia n. 15 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di interessi rilevante ai fini dell’obbligo di astensione di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 presuppone situazioni concrete, specifiche e attuali, non mere situazioni astratte e potenzialmente configurabili. La mera circostanza che un componente di un organo tecnico regionale intrattenga un rapporto di collaborazione con un operatore privato che eroga le medesime prestazioni sanitarie non integra di per sé il conflitto, occorrendo la prova che l’interesse del terzo sia tale che la sua soddisfazione implichi necessariamente una riduzione dell’interesse funzionalizzato. Non integra conflitto l’assenza di prova della vicinitas commerciale, ossia della coincidenza del bacino di utenza tra le due strutture. La pregressa autorizzazione all’esecuzione dei test germinali non implica il riconoscimento dei requisiti per i test somatici, stante la diversità di oggetto, funzione e requisiti formativi richiesti dal D.A. n. 147 del 2022.

Il Fatto

Una società consortile a r.l., già autorizzata con D.A. n. 831 del 5 settembre 2023 a eseguire i c.d. test germinali BRCA1 e BRCA2, ha presentato l’11 gennaio 2024 istanza all’Assessorato Regionale della Salute per ottenere l’autorizzazione anche ai c.d. test somatici, diretti ad analizzare mutazioni acquisite su tessuto tumorale prelevato tramite biopsia. La differenza tra le due tipologie è sostanziale: i test germinali si eseguono su campione ematico per finalità predittive, i test somatici su materiale bioptico per individuare terapie mirate.

L’Assessorato ha respinto l’istanza con nota n. 9967 del 28 febbraio 2024, contestando una pluralità di profili: mancanza di collegamento con strutture di oncologia medica e genetica medica, difetto di esperienza nel processamento dei campioni con piattaforme NGS, inadeguatezza dei curricula del personale, carenza di locali separati pre e post amplificazione, assenza di controlli di qualità sui test somatici. La società ha presentato istanza di riesame in autotutela, respinta con nota n. 27623 dell’11 giugno 2024, all’esito di una nuova riunione del Molecular Tumor Board regionale. Avverso i due provvedimenti negativi e i verbali del Board la società ha proposto ricorso e motivi aggiunti, insistendo in particolare sulla disparità di trattamento rispetto ad altre strutture autorizzate con volumi di test inferiori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. La nota n. 27623/2024 non è un atto meramente confermativo, ma un provvedimento di conferma in senso proprio: consegue a una rinnovata istruttoria, sollecitata dall’istanza di riesame, e reca un impianto motivazionale più articolato su convenzione, esperienza, planimetria, formazione del personale e installazione del sequenziatore NGS.

Sul merito, il Collegio ha affrontato in via prioritaria la censura di violazione dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, formulata in via subordinata ma dotata di carattere assorbente secondo le coordinate dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. La ricorrente lamentava la presenza nel Molecular Tumor Board di professionisti di riferimento di strutture private concorrenti. Il Collegio ha escluso qualsiasi profilo di conflitto per il professionista assente alle riunioni pertinenti. Quanto all’altro componente, il Collegio ha richiamato i principi del parere del Consiglio di Stato n. 667 del 2019: il conflitto riguarda stati della persona, non comportamenti, e la sua sussistenza richiede situazioni concrete e attuali, non astratte.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ha escluso la sussistenza del conflitto. La ricorrente non ha provato che l’interesse del terzo veicolato nel procedimento si delineasse come uno la cui attuazione postuli necessariamente una riduzione del proprio interesse. In particolare, non è stata dimostrata la vicinitas commerciale: le due strutture hanno sede in comuni diversi, si rivolgono a mercati territoriali non coincidenti e gravitano attorno ad ASP e distretti sanitari differenti.

Nel merito delle censure tecniche, il Collegio ha confermato la legittimità del diniego. Sulla separazione dei locali pre e post amplificazione, la soluzione della porta a vetri adottata dalla ricorrente non equivale a separazione strutturale e la parte non ha contestato l’attendibilità dei parametri tecnici richiamati. Sulla formazione specialistica, l’Allegato 1 al D.A. n. 147/2022 richiede personale altamente qualificato con specializzazione attinente alla genetica oncologica: la ricorrente ha documentato la specializzazione di un solo professionista, mentre per il restante personale non ha allegato i crediti ECM. Il Collegio ha infine escluso la disparità di trattamento per mancata dimostrazione della sovrapponibilità delle situazioni comparate e ha compensato le spese di lite per l’oggettiva complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *